FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 292A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCHESINI-CROVI – ATLETICO MONTAGNA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 292A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCHESINI-CROVI - ATLETICO MONTAGNA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Leonardo MARCHESINI, calciatore della società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA, del Sig. Luca CROVI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA e della società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Leonardo MARCHESINI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S., partecipato in posizione irregolare - perché gravato da un turno di squalifica irrogata al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 e non scontata nella Stagione de qua -, nella qualità di calciatore tesserato della società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA alle gare ATLETICO MONTAGNA – FELINO del 14.9.2014 e BELLAROSA – ATLETICO MONTAGNA del 21.9.2014, Campionato Prima Categoria; Sig. Luca CROVI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 22, commi 3 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61, comma 1, delle NOIF, indicato nelle distinte di gara ATLETICO MONTAGNA – FELINO del 14.9.2014 e BELLAROSA – ATLETICO MONTAGNA del 21.9.2014 – Campionato Prima Categoria, Girone B, il nominativo del calciatore Leonardo Marchesini, pur essendo lo stesso ancora gravato da un turno di squalifica e, comunque, per aver consentito la partecipazione alle stesse del sopra menzionato calciatore; società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo MARCHESINI, dal Sig. Luca CROVI e dal Sig. Claudio Silvestri nell’interesse della società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA nella qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti del Sig. Leonardo MARCHESINI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca CROVI e di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e di € 80,00 di ammenda nei confronti della società S.C.S.D. ATLETICO MONTAGNA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
