FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 293A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SULCA – MACCHIA – FERRO – POL. MILLESIMO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 293A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SULCA - MACCHIA - FERRO - POL. MILLESIMO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 375pf14-15 adottato nei confronti del Sig. JORDY SULCA BRIONES, calciatore della società POLISPORTIVA D. MILLESIMO, del Sig. DOMENICO MACCHIA, dirigente accompagnatore della società POLISPORTIVA D. MILLESIMO, del Sig. CARLO FERRO, dirigente accompagnatore della società POLISPORTIVA D. MILLESIMO e della società POLISPORTIVA D. MILLESIMO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. JORDY SULCA BRIONES per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 delle N.O.I.F., partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società POLISPORTIVA D. MILLESIMO, alle gare MILLESIMO – MASONE del 25.10.2014 e VOLTRESE VOLTUR – MILLESIMO del 22.11.2014 del Campionato Regionale Juniores Gir. B stagione sportiva 2014/15; Sig. DOMENICO MACCHIA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare MILLESIMO – MASONE del 25.10.2014 e VOLTRESE VOLTUR – MILLESIMO del 22.11.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore JORDY SULCA BRIONES non fosse tesserato; Sig. CARLO FERRO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle gare MILLESIMO – MASONE del 25.10.2014 e VOLTRESE VOLTUR – MILLESIMO del 22.11.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore JORDY SULCA BRIONES non fosse tesserato; società POLISPORTIVA D. MILLESIMO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. JORDY SULCA BRIONES, dal Sig. DOMENICO MACCHIA, dal Sig. CARLO FERRO e dal Sig. MARON RICCARDO nell’interesse della società POLISPORTIVA D. MILLESIMO in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. JORDY SULCA BRIONES, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. DOMENICO MACCHIA, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. CARLO FERRO e di 1 punto di penalizzazione in classifica più € 80,00 di ammenda nei confronti della società POLISPORTIVA D. MILLESIMO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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