FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304A del 16/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUONANNO FRANCESCO – FACCIN NICOLA – ASD CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 304A del 16/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUONANNO FRANCESCO - FACCIN NICOLA - ASD CARRE' FUTSAL CHIUPPANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 517pf14-15 adottato nei confronti delSig. Francesco BUONANNO, calciatore della società A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO, del Sig. NICOLA FACCIN, dirigenteaccompagnatore della societàA.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO, e della società A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANOavente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Francesco BUONANNO,la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 22, nn. 3, 6 e 11 - 46, comma 6, C.G.S., art. 48, n.1, NOIF, per aver disputato nn.2 gare, e per la precisione C.F. Chiuppano - F. Vilorba del 27.9.2014 e Buldog Lucrezia– C.F. Chiuppano del 04.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone C, nelle fila dell’A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano, in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica (residua di nn.2 gare) irrogata nella S.S. 2013/2014 a mezzo del C.U. n.647/2014 del 20.3.2014 Divisione Calcio a 5 (complessivamente squalificato per tre gare a seguito della espulsione dal campo incontro di andata Mir Montecchio C5/Arzignano C5 - Play-Off Under 21 ammissione 2° fase del 18/19.3.2014); Sig. NICOLA FACCIN,la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale 3 della squadra della stessa Società in occasione delle gare C.F. Chiuppano-F. Vilorba del 27.9.2014 e Buldog Lucrezia– C.F. Chiuppano del 04.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non aver scontato la squalifica (residue nn. 2 gare) irrogata nella S.S. 2013/2014 a mezzo del C.U. n.647/2014 del 20.3.2014 – L.N.D. Divisione Calcio a 5, il calciatore BUONANNO Francesco, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle Gare; società A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANOper responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BUONANNO, dal Sig. NICOLA FACCIN, e dal Sig. Antonio TOMASInell’interesse della società A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANOin qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica in campionato nei 2 confronti del Sig. Francesco BUONANNO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig.NICOLA FACCIN, e di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016, più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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