FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 305A del 16/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ACD BASTIA – PAOLO BARTOLUCCI 512

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 305A del 16/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ACD BASTIA - PAOLO BARTOLUCCI 512 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512pf14-15 adottato nei confronti del Sig.Paolo BARTOLUCCI all’epoca dei fatti Presidente della società e legale rappresentante della societàA.C.D. BASTIA 1924 e della società A.C.D. BASTIA 1924 avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Paolo BARTOLUCCIper aver, in violazione all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma, 1 C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver consentito al Sig. Lamberto Magrini di svolgere attività di allenatore per la Società A.C.D. Bastia 1924 nel corso della stagione sportiva 2013 – 2014 e, precisamente, dal 23.08.2013 al 6.11.2013, in assenza di formale tesseramento per la stessa, risultando il nominativo del tecnico inserito nelle distinte di n.10 gare del Campionato Interregionale Serie D – Girone E disputate dall’A.C.D. BASTIA 1924; Società A.C.D. BASTIA 1924 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, vigente all’epoca dei fatti, e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BARTOLUCCIin proprio e nell’interesse della società A.C.D. BASTIA 1924 in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Paolo BARTOLUCCI e di € 800,00 di ammenda nei confronti della società A.C.D. BASTIA 1924; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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