FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 310A del 18/06/2015– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARRUCCO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 310A del 18/06/2015– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARRUCCO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 518pf11-12 adottato nei confronti del Sig. Fulvio MARRUCCO, all’epoca dei fatti anche iscritto nell’elenco degli Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Fulvio MARRUCCO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, (ex art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva all’epoca dei fatti vigente) in elazione agli artt. 10, commi 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.02.2007 al 7.04.2010, per aver svolto l’attività di agente in favore del calciatore Antonio Piccolo, inforza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore, rappresentando, al contempo la società Piacenza, come comprovato dall’emissione delle fatture emesse in data 12.02.2007, 22.02.2008 e 6.02.2009, nei confronti della predetta società controparte contrattuale nella medesima operazione, così da determinare una situazione di conflitto di interessi e consentendo che la predetta società pagasse i suoi compensi, sostituendosi al calciatore Piccolo, quale unico soggetto tenuto al pagamenti del proprio agente, violazione continuata fino al 6.02.2009; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio MARRUCCO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Fulvio MARRUCCO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
