FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 311A del 18/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO MARINO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 311A del 18/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO MARINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARINO, all’epoca dei fatti agente dei calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Alessandro MARINO, violazione dell’art. 1bis., comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’08.04.2010 al 31 marzo 2015, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Alessandro Tulli, in forza di mandato rilasciatogli dal predetto calciatore, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal predetto calciatore con la società Latina in data 27.08.2012; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARINO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MARINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
