FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 127/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:AFFABRIS – CALLIARI – CAPOZZI – DELLO IACONO – FILIPPI – FRISENNA – FURLANI – GIOTTO – IAVARONE – ZANNELLA – GS BOLGHERA – USD LEVICO TERME

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 127/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:AFFABRIS - CALLIARI - CAPOZZI - DELLO IACONO - FILIPPI - FRISENNA - FURLANI - GIOTTO - IAVARONE - ZANNELLA - GS BOLGHERA - USD LEVICO TERME Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 952 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sig.ri MATTIA AFFABRIS, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, RENATO CALLIARI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, ANDREA CAPOZZI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, LORENZO DELLO IACONO, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, LUCA FILIPPI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, GIOVANNI FRISENNA, calciatore tesserato con la società U.S. Civezzano Sport, VALDO FURLANI, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, ANTONIO GIOTTO, allenatore di base della società G.S. Bolghera, PASQUALE IAVARONE, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera, NICOLA ZANELLA, calciatore tesserato con la società G.S. Bolghera e delle società G.S. BOLGHERA e USD LEVICO TERME, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. MATTIA AFFABRIS per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato “Trentocalcio7” organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; Sig. RENATO CALLIARI per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato “AC7 Trento” organizzato dal Sig. Vincenzo Prezioso e svoltosi dal 12.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in Vicolo Vattaro e San Donà (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; Sig. ANDREA CAPOZZI per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo di calcio a 5 denominato “Soccerpoint Cup 2014” organizzato dal Sig. Mattia Fontanari e svoltosi dal 02.04.2014 al 21.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso il campo parrocchiale “Santissimo” di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; 2 Sig. LORENZO DELLO IACONO per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo di calcio a 5 denominato “Soccerpoint Cup 2014” organizzato dal Sig. Mattia Fontanari e svoltosi dal 02.04.2014 al 21.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso il campo parrocchiale “Santissimo” di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; Sig. LUCA FILIPPI per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato “Trentocalcio7” organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; Sig. GIOVANNI FRISENNA per aver, in violazione di cui all’art. 1bis., comma 1 del C.G.S, all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato “Trentocalcio7” organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; Sig. VALDO FURLANI per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato “Trentocalcio7” organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; Sig. ANTONIO GIOTTO per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico, in qualità di tecnico tesserato per la Società G.S. Bolghera nella stagione sportiva 2013/14, svolto, sprovvisto di autorizzazione da parte dei competenti organi della F.I.G.C., le funzioni di arbitrato in alcune gare del torneo denominato “AC7TRENTO”, ed in particolare la gara di finale del 3° e 4° posto del predetto torneo disputata la sera del giorno 30.05.204; Sig. PASQUALE IAVARONE per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo denominato “Trentocalcio7” organizzato dal Sig. Maurizio Malcangio e svoltosi dal 09.9.2013 al 30.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso gli impianti sportivi ubicati in San Donà, Solteri, Sardagna, Marnighe e Viale Verona (Trento), in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; 2 Sig. NICOLA ZANELLA per aver, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., all’art. 30, comma 1 e all’art. 92, comma 1 delle N.O.I.F., nonché all’art. 37, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, partecipato, in costanza di tesseramento con Società affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2013/14, in qualità di calciatore, al torneo di calcio a 5 denominato “Soccerpoint Cup 2014” organizzato dal Sig. Mattia Fontanari e svoltosi dal 02.04.2014 al 21.05.2014 senza alcuna autorizzazione della F.I.G.C presso il campo parrocchiale “Santissimo” di Trento, in assenza del preventivo nulla-osta della Società di appartenenza; società G.S. BOLGHERA e USD LEVICO TERME, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. in relazione ai fatti imputabili ai propri tesserati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri MATTIA AFFABRIS, RENATO CALLIARI, ANDREA CAPOZZI, LORENZO DELLO IACONO, LUCA FILIPPI, GIOVANNI FRISENNA, VALDO FURLANI, ANTONIO GIOTTO, PASQUALE IAVARONE, NICOLA ZANNELLA, dalla società G.S. BOLGHERA rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Emanuele Tonetti, e dalla società USD LEVICO TERME, rappresentata dall’Amministratore Delegato Sig. Sandro Beretta; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. MATTIA AFFABRIS; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. RENATO CALLIARI; 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. ANDREA CAPOZZI; 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. LORENZO DELLO IACONO; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. LUCA FILIPPI; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. GIOVANNI FRISENNA; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. VALDO FURLANI; 40 giorni di squalifica per il Sig. ANTONIO GIOTTO; 3 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. PASQUALE IAVARONE; 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. NICOLA ZANNELLA; € 200,00 di ammenda per la società G.S. BOLGHERA; € 200,00 di ammenda per la società USD LEVICO TERME; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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