FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STABILE – ASD ACADEMY CASTROVILLARI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 128/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STABILE - ASD ACADEMY CASTROVILLARI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf 14-15 adottato nei confronti della Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD ACADEMY CASTROVILLARI e della società ASD ACADEMY CASTROVILLARI, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE per aver, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato la distinta relativa la gara MARCA – A. CASTROVILLARI del 11/03/2015, valevole per il torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed inviata al presidente della società MARCA, sig. Andrea Cariola, affinché la utilizzasse presso gli organi competenti della F.I.G.C., nonostante, per sua stessa ammissione, detta gara non sia stata effettivamente disputata, nonché per aver firmato il referto e la distinta della gara CASTROVILLARI – TAVERNA del 12/03/2015, valevole per il torneo “Sei bravo a … scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della F.I.G.C., dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo; società ASD ACADEMY CASTROVILLARI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2, per le violazioni poste in essere dal proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE e dalla società ASD ACADEMY CASTROVILLARI rappresentata dal Presidente Sig. Luigi Sangiovanni; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 7 mesi di inibizione per la Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE e ammenda di € 280,00 per la società ASD ACADEMY CASTROVILLARI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
