FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUIGI PATRIZIO DAVINO – ASD VIRTUS VOLLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUIGI PATRIZIO DAVINO - ASD VIRTUS VOLLA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 635 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO, Presidente della A.S.D. Virtus Volla, e della società ASD VIRTUS VOLLA, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30, comma 1 dello Statuto F.I.G.C., nonché all’art. 48, comma 3 delle N.O.I.F., posto in essere in qualità di dirigente accompagnatore un comportamento antiregolamentare nel non aver schierato, in occasione della seconda gara del triangolare girone G della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza ASD VIRTUS VOLLA – C.S. VULTUR RIONERO 1921, disputatasi in data 18/02/2015, la migliore formazione, utilizzando in maniera volontaria calciatori della squadra giovanile Juniores; società ASD VIRTUS VOLLA per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO nell’interesse proprio e della società ASD VIRTUS VOLLA in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione per il Sig. LUIGI PATRIZIO DAVINO e di € 867,00 di ammenda per la società ASD VIRUS VOLLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it