FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 17/A del 13/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLETTATO – CONTATI – BORGHI – MORA – POL. STIENTESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 17/A del 13/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLETTATO - CONTATI - BORGHI - MORA - POL. STIENTESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520pf14-15 adottato nei confronti delSig. Michael BELLETTATO, calciatore della società Pol. STIENTESE, del Sig. Sandro CONTATI, DirigenteAccompagnatore della societàPol. STIENTESE, del Sig. Francesco BORGHI, Dirigente Accompagnatore della società Pol. STIENTESE, del Sig. Federico MORA, Dirigente Accompagnatore della società Pol. STIENTESEe della società Pol. STIENTESE, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Michael BELLETTATOper aver, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte, nelle fila della Società POLISPORTIVA STIENTESE senza averne titolo perché al momento non tesserato, alle seguenti 12 gare: STIENTESE – ABBAZIA del 28.09.2014, DUOMO – STIENTESE del 05.10.2014, STIENTESE – S. PIO X del 12.10.2014, ROSOLINA – STIENTESE del 19.10.2014, STIENTESE – UNION SAN MARTINO 2012 del 27.10.2014, UNION CALCIO CAVARZERE – STIENTESE del 02.11.2014, STIENTESE – PORTO VIRO del 09.11.2014, PORTO TOLLE 2010 – STIENTESE del 16.11.2014, STIENTESE – PONTECCHIO del 23.11.2014, ALTOPOLESINE – STIENTESE del 30.11.2014, STIENTESE – CANAL BIANCO del 07.12.2014, BARICETTA CALCIO – STIENTESE del 14.12.2014, del Campionato Allievi Provinciale Rovigo 2014/2015; Al suddetto calciatore si applica l’art. 1bis, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell’interesse della Società POLISPORTIVA STIENTESE; Sig. SandroCONTATI per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distintadella seguentegara:STIENTESE – ABBAZIA del 28.09.2014 attestante il regolare tesseramento del calciatore Michael BELLETTATO, malgrado il calciatore non fosse al momento tesserato per la POL. STIENTESE; Sig. Francesco BORGHI per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti sei gare: DUOMO – STIENTESE del 05.10.2014,UNION CALCIO CAVARZERE – STIENTESE del 02.11.2014,STIENTESE – PORTO VIRO del 09.11.2014, STIENTESE – PONTECCHIO del 23.11.2014,STIENTESE – CANAL BIANCO del 07.12.2014,BARICETTA CALCIO – STIENTESE del 14.12.2014 attestanti il regolare tesseramento del calciatore Michael BELLETTATO, malgrado il calciatore non fosse al momento tesserato per la POL. STIENTESE; Sig. Federico MORA per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti cinque gare: STIENTESE – S. PIO X del 12.10.2014, ROSOLINA – STIENTESE del 19.10.2014, STIENTESE – UNION SAN MARTINO 2012 del 27.10.2014, PORTO TOLLE 2010 – STIENTESE del 16.11.2014, ALTOPOLESINE – STIENTESE del 30.11.2014attestanti il regolare tesseramento del calciatore Michael BELLETTATO, malgrado il calciatore non fosse al momento tesserato per la POL. STIENTESE; 2 società POLISPORTIVA STIENTESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensidell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emanuele BELLETTATO, in qualità di padre esercente la podestà genitoriale del figlio minore d’età Michael BELLETTATO,dal Sig.Sandro CONTATI, dal Sig. Francesco BORGHI, dal Sig. Federico MORA e dal Sig. Eugenio ZANELLA, quest’ultimo in qualità di Presidente della Società POLISPORTIVA STIENTESE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato Juniores nei confronti del Sig. Michael BELLETTATO; 10 giorni di inibizione per il Sig. Sandro CONTATI; 60 giorni di inibizione per il Sig. Francesco BORGHI; 50 giorni di inibizione per il Sig. Federico MORA e 4 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato “Allievi” a cui la Società si iscriverà più € 200,00 di ammenda; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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