FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/A del 14/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIOP – BERTOZZI – ASD CUS PARMA FUTSAL

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/A del 14/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIOP - BERTOZZI - ASD CUS PARMA FUTSAL Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Idrissa DIOP, calciatore della società ASD CUS PARMA FUTSAL, del Sig. Mauro BERTOZZI, Dirigente della società ASD CUS PARMA FUTSAL e della società ASD CUS PARMA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Idrissa DIOP per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte, nelle fila della Società ASD CUS PARMA FUTSAL senza averne titolo perché al momento non tesserato, alle seguenti 4 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Girone A Emilia Romagna: CUS PARMA – COLLECCHIO del 20.09.2014, SPORTING VIANO – CUS PARMA del 01.11.2014, CUS PARMA – EAGLES SASSUOLO del 09.11.2014, CUS PARMA – SUZZARA FUTSAL del 22.11.2014; Al suddetto calciatore si applica l’art. 1bis, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell’interesse della Società ASD CUS PARMA FUTSAL; Sig. Mauro BERTOZZI per aver, in violazione agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti 4 gare del Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Girone A Emilia Romagna: CUS PARMA – COLLECCHIO del 20.09.2014, SPORTING VIANO – CUS PARMA del 01.11.2014, CUS PARMA – EAGLES SASSUOLO del 09.11.2014, CUS PARMA – SUZZARA FUTSAL del 22.11.2014, malgrado il calciatore DIOP non fosse al momento tesserato; società ASD CUS PARMA FUTSAL, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Idrissa DIOP, dal Sig. Mauro BERTOZZI e dal Sig. Luca SERVENTI, quest’ultimo in qualità di Presidente della Società ASD CUS PARMA FUTSAL; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in Campionato per il Sig. Idrissa DIOP; 30 giorni di inibizione per il Sig. Mauro BERTOZZI e 1 punto di penalizzazione in classifica per la Società ASD CUS PARMA FUTSAL più € 200,00 di ammenda; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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