FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREOTTI – PALUMBO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREOTTI - PALUMBO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabio ANDREOTTI, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC e del Sig. Cosmo PALUMBO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Reggiana 1919 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Fabio ANDREOTTI in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., degli artt. 16, comma 3, e 19, comma 3 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31 marzo 2015, nonché ancora dei capi IV e VII del Codice di Condotta Professionale di cui all’Allegato A dello stesso Regolamento Agenti di Calciatori, per aver ottenuto dal Sig. Cosmo PALUMBO mandato a rappresentarlo nonostante quest’ultimo avesse in precedenza conferito procura ad altro agente, regolarmente depositata presso la Commissione Agenti della FIGC ed in corso di validità, omettendo di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente; Sig. Cosmo PALUMBO in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento agenti di Calciatori in vigore fino al 31.03.2015, per aver conferito all’agente Sig. Fabio ANDREOTTI il mandato datato 22.12.2014, nonostante la vigenza del precedente mandato conferito all’agente Sig. Gaetano FEDELE datato 11.03.2013; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio ANDREOTTI e dal Sig. Cosmo PALUMBO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione a svolgere qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento federale ex. Art. 19, comma 1 lett h, del C.G.S. per il Sig. Fabio ANDREOTTI e 2 giornate di squalifica per il Sig. Cosmo PALUMBO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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