FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PEZZINO – ALES – BONAFEDE – CALCIO RANGERS 1986

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PEZZINO - ALES - BONAFEDE - CALCIO RANGERS 1986 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Paolo PEZZINO, calciatore tesserato per la società Calcio Rangers 1986, del Sig. Carlo ALES, calciatore tesserato per la società Calcio Rangers 1986, del Sig. Vittorio BONAFEDE, calciatore tesserato per la società Calcio Rangers 1986 e della società CALCIO RANGERS 1986 avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Paolo PEZZINO in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver in data 17/11/2014 in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro della gara Pol. Cianciana – Calcio Rangers 1986 di II categoria del 16 novembre 2014; Sig. Carlo ALES in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver in data 17/11/2014 in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro della gara Pol. Cianciana – Calcio Rangers 1986 di II categoria del 16 novembre 2014; Sig. Vittorio BONAFEDE in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver in data 17/11/2014 in una conversazione apparsa su una pagina del social network Facebook, usato espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro della gara Pol. Cianciana – Calcio Rangers 1986 di II categoria del 16 novembre 2014; società CALCIO RANGERS 1986 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PEZZINO, dal Sig. Carlo ALES, dal Sig. Vittorio BONAFEDE e dal Sig. Andrea PACE in qualità di rappresentante con delega di firma nell’interesse della società CALCIO RANGERS 1986; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Paolo PEZZINO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Carlo ALES, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Vittorio BONAFEDE e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società CALCIO RANGERS 1986; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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