FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 51A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI RESTA-VELIKYCH-PAOLUCCI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 51A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI RESTA-VELIKYCH-PAOLUCCI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 62 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio DI RESTA, allenatore della società G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI, Oleh VELYKYCH, dirigente accompagnatore della società G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI e Jacopo PAOLUCCI, dirigente accompagnatore della società G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI, avente ad oggetto la seguente condotta: Claudio DI RESTA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva nonché degli artt. 38 e 36, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico, fatto schierare dal suo collaboratore e, nell’occasione allenatore in seconda, Sig. Oleh VELYKYCH, in occasione delle gare disputate l’11 maggio 2014, nell’ambito del Torneo“Festa regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette”, due atleti nati nell’anno 2001, sotto falso nome inducendoli altresì a dichiarare false generalità e per aver, inoltre, contratto tesseramento con la società A.C.D. ROSELLE 2012 quale “dirigente accompagnatore” senza aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo; Oleh VELYKYCH per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, schierato quale allenatore in occasione delle gare disputate l’11 maggio 2014, nell’ambito del Torneo“Festa regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette”, due atleti nati nell’anno 2001, sotto falso nome inducendoli altresì a dichiarare false generalità; Jacopo PAOLUCCI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., consentito, quale dirigente accompagnatore ufficiale, che la società da lui rappresentata schierasse sotto falso nome, in occasione delle gare disputate l’11 maggio 2014, nell’ambito del Torneo“Festa regionale Esordienti Sperimentali 2002 a sette”, due atleti nati nell’anno 2001, sotto falso nome inducendoli altresì a dichiarare false generalità e per aver inserito negli elenchi delle gare i nominativi di tesserati non partecipanti alla competizione, vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Claudio DI RESTA, Oleh VELYKYCH e Jacopo PAOLUCCI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di sei mesi di squalifica nei confronti del Sig. Claudio DI RESTA, di sei mesi di inibizione nei confronti del Sig. Oleh VELYKYCH e di sei mesi di inibizione nei confronti del Sig. Jacopo PAOLUCCI. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
