FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 56A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TRIMARCHI-CS MESSINA SUD ASD

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 56A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TRIMARCHI-CS MESSINA SUD ASD − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Letterio TRIMARCHI, Presidente della società C.S. MESSINA SUD A.S.D. e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: Letterio TRIMARCHI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, deliberatamente sostenuto, con il reclamo del 23.02.2015 alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia-L.N.D., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 12.2.2015 relativa alla gara del campionato Giovanissimi Regionali POL. Magica Catania-C.S. Messina Sud A.S.D. del 7.2.2015, il sospetto privo di qualsiasi fondamento circa una presunta frode posta in essere dal Direttore di Gara, in concorso con i dirigenti della società POL. MAGICA CATANIA; Società C.S. MESSINA SUD A.S.D. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma1, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Letterio TRIMARCHI nell’interesse proprio e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di due mesi di inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva nei confronti del Sig. Letterio TRIMARCHI e di euro 200,00 di ammenda nei confronti società C.S. MESSINA SUD A.S.D.. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it