FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 57A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:VALENTE-ERVAS-LENTATESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 57A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:VALENTE-ERVAS-LENTATESE − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 855 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Luca VALENTE, dirigente accompagnatore della società A.C.D. LENTATESE, Franco ERVAS dirigente accompagnatore della società A.C.D. LENTATESE e della società A.C.D. LENTATESE, avente ad oggetto la seguente condotta: Luca VALENTE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte delle gare del Campionato di Promozione girone A del C.R. Lombardia dove ha partecipato il calciatore Tommaso RONCALLI all’epoca dei fatti non tesserato per la A.C.D. LENTATESE; Franco ERVAS per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte delle gare del Campionato di Promozione girone A del C.R. Lombardia dove ha partecipato il calciatore Tommaso RONCALLI all’epoca dei fatti non tesserato per la A.C.D. LENTATESE; società A.C.D. LENTATESE per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luca VALENTE, Franco ERVAS e Mauro MONFRINI nell’interesse della società A.C.D. LENTATESE in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca VALENTE, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Franco ERVAS e di 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato 2015/2016 ed € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.C.D. LENTATESE. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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