F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)
Con reclamo ritualmente proposto la Società Torino F.C. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, seguito gara Torino/Juventus del 26.4.2015, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 10.000,00 “per avere omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco”. Con i motivi scritti la reclamante contestava che l'arbitro avesse fatto reiterati solleciti richiamati dal Giudice Sportivo, rilevando, comunque, che l'Arbitro avrebbe avuto la possibilità discrezionale di recuperare il tempo perduto. Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa. Alla seduta del 26.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione Giudicante, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che le doglianze della reclamante, nel merito, non colgono nel segno atteso che il comportamento antisportivo ed ostruzionistico dei raccattapalle (il direttore di gara ha refertato il “ritardo sistematico” delle riprese di giuoco dovuto a tale biasimevole e strumentale comportamento), e di cui necessariamente è chiamata a rispondere la società istante, è stato segnalato, come si evince chiaramente dal referto arbitrale, alla panchina della reclamante tramite il 4° Ufficiale, protraendosi, a decorrere dal 11° minuto del 2° tempo, momento in cui il Torino si era portato in vantaggio con il 2-1, sino alla fine della partita. Ciò nondimeno, circa l'entità della sanzione della ammenda osserva questa Corte che la stessa, in mancanza di ulteriori segnalazioni negative, può essere ridotta per congruità, rideterminandola come da dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino F.C. di Torino, ridice la sanzione inflitta all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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