F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DE ROSA MARIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757 PF 13 14 DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 5. RICORSOCALC. FIORILLO FEDERICOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 6. RICORSO CALC. ERRICO DYLANA VVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 7. RICORSO CALC. COLETTA MAUROAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 8. RICORSOCALC. BORRELLI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 9. RICORSO CALC. VALENTE SIMONEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 10. RICORSOA.S. SPORTING GUARDIA AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, – AMMENDA DI € 2.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DE ROSA MARIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757 PF 13 14 DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 5. RICORSOCALC. FIORILLO FEDERICOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 6. RICORSO CALC. ERRICO DYLANA VVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 7. RICORSO CALC. COLETTA MAUROAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 8. RICORSOCALC. BORRELLI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 9. RICORSO CALC. VALENTE SIMONEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 10. RICORSOA.S. SPORTING GUARDIA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, - AMMENDA DI € 2.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) Con ricorso in data 24.6.2015 il sig. Mario De Rosa ha impugnato la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata nel Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015, con la quale è stata inflitta al calciatore la squalifica sino al 30.6.2016 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.013, a seguito del deferimento n. 179 della Procura Federale. Adduce il sig. De Rosa a sostegno del suo gravame l’infondatezza del deferimento e la illegittimità della sanzione irrogata, atteso che il calciatore ricorrente non ha simulato alcun infortunio, si è limitato ad entrare in campo in sostituzione di un compagno di squadra e vi è rimasto sino al termine della partita. Con ricorsi in data 16.7.2015, hanno impugnato, a seguito di analogo deferimento, la stessa delibera che ha inflitto loro la medesima squalifica anche i calciatori Federico Fiorillo, Dylan Errico, Mauro Coletta, Umberto Borrelli e Simone Valente. Tutti i predetti calciatori hanno chiesto di essere prosciolti perché il fatto non costituisce illecito sportivo, in particolare Fiorillo, Coletta e Valente richiamando a tal fine la decisione della C.D.N. pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 29.1.2014, relativa al caso analogo verificatosi nella gara Salernitana/Nocerina, che ha affermato in tale occasione l’irresponsabilità dei calciatori sostituiti (come accaduto a Fiorillo, Coletta e Valente nella gara Sporting Guardia – Montesarchio) e di quelli subentrati in ragione della doverosità e liceità di tali comportamenti secondo le regole dell’ordinamento sportivo (al punto che il rifiuto di lasciare il campo e quello di sostituire un compagno uscente avrebbero comportato sicure conseguenze disciplinari nell’ambito del rapporto tra calciatore, da una parte, e allenatore/società, dall’altra) e, a motivo della condotta sostanzialmente vincolata e priva di alternativa posta in essere nell’occasione tanto dai calciatori sostituiti quanto dai calciatori subentrati a questi ultimi, ha concluso per l’assenza di un contributo causale di tutti tali calciatori alla realizzazione dell’evento illecito. In subordine, tutti i calciatori ricorrenti hanno chiesto la riduzione della squalifica inflitta, in applicazione del principio di congruità e proporzionalità della sanzione e in considerazione del fatto che, nel caso che occupa, si è trattato di una gara del Campionato di Promozione e non di Lega Pro, come invece nell’episodio analogo Salernitana - Nocerina in cui, in ogni caso ed a maggior ragione, in sede di procedimento dinanzi al TNAS, i calciatori professionisti coinvolti patteggiarono con la Procura Federale una squalifica di mesi 8. Dopo aver preannunciato in data 26.6.2015 di voler interporre reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania n. 141, con la quale è stata sanzionata con la penalizzazione di 5 punti in classifica e l’ammenda di € 2.000,00 per violazione dell’art. 7, commi 2, 3, 4 e 6 e dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., la A.S.D. Sporting Guardia, con nota in data 17.7.2015 del proprio legale, ha comunicato di non voler dare seguito al preannuncio di reclamo e di rinunciare alla proposizione del ricorso. Di tale rinuncia al ricorso n. 139 della A.S.D. Sporting Guardia e del conseguente passaggio in giudicato delle sanzioni ad essa inflitte con la decisione n. 141 dal Tribunale Federale Territoriale della Campania, preliminarmente, prende atto questa Corte. Rilevato, poi, che il ricorso n. 128 del calciatore Mario De Rosa risulta fondato, la Corte lo accoglie, annullando la sanzione della squalifica sino al 30.6.2016 al medesimo inflitta dalla decisione impugnata, atteso che non sussistono elementi di responsabilità nella causazione dell’illecito sportivo in questione a carico del De Rosa stesso. Emerge effettivamente dal referto ufficiale dell’arbitro e dagli atti del procedimento, infatti, che quest’ultimo, senza partecipare consapevolmente al costrutto alterativo, si sia limitato ad entrare al secondo minuto di gioco del primo tempo della gara in sostituzione del compagno Mauro Coletta, rimanendo in campo sino alla fine dell’incontro decretata anzi tempo dall’arbitro per mancanza del numero regolamentare minimo di calciatori richiesto per continuare la partita. Non è dunque dato ravvisare, nel comportamento tenuto dal De Rosa, che non è stato nemmeno audito dall’Organo requirente, nella gara in esame, alcuno degli elementi costitutivi dell’illecito sportivo, dall’addebito del quale egli va pertanto prosciolto. Quanto ai ricorsi dei calciatori Federico Fiorillo, Dylan Errico, Mauro Coletta, Umberto Borrelli e Simone Valente, essi sono solo in parte fondati, ritenendo questa Corte meritevole di accoglimento unicamente la domanda subordinata di riduzione della sanzione inflitta, in considerazione della categoria di appartenenza dei calciatori odierni ricorrenti e per ragioni di equità e congruità rispetto alle sanzioni definitivamente irrogate a carico dei calciatori professionisti ritenuti responsabili dell’illecito sportivo perpetrato nella gara Salernitana – Nocerina. La domanda di proscioglimento formulata in via principale dai ricordati calciatori va invece respinta, dal momento che, ad avviso di questa Corte, che sul punto ritiene di non poter condividere la decisione della C.D.N. pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 29.1.2014 invocata dai ricorrenti, non v’è dubbio che, con il comportamento loro ascritto e contestato dalla Procura Federale, i signori Federico Fiorillo, Dylan Errico, Mauro Coletta, Umberto Borrelli e Simone Valente hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, con ciò contribuendo pacificamente a realizzare l’illecito sportivo sanzionato. Ed invero, risulta inequivocabilmente dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale, tanto dagli stessi calciatori quanto dal Presidente e dal direttore tecnico (nell’occasione della partita contro il Montesarchio facente altresì le funzioni di allenatore) dello Sporting Guardia, che Fiorillo, Errico, Coletta, Borrelli e Valente fossero a conoscenza del piano del Presidente Garofano di pervenire al risultato di procurare la fine anticipata della gara contro il Montesarchio per il venir meno – dovuto a cause non fisiologiche e perciò sportivamente illecite – del numero minimo di calciatori, avendo appreso della volontà di realizzare tale piano, prima dell’inizio della partita, dallo stesso Presidente Garofano. Merita non secondaria considerazione anche la circostanza, univocamente affermata nelle audizioni dinanzi alla Procura Federale, per la quale, appreso delle intenzioni del Presidente Garofano, alcuni calciatori dello Sporting Guardia ritennero di non prestare la propria adesione a tale piano palesemente antisportivo, conseguentemente rifiutando di comparire nell’elenco dei giocatori schierati per la partita dallo Sporting Guardia, a differenza degli odierni ricorrenti. Le sostituzioni sequenziali ed immediate dei calciatori Fiorillo, Coletta e Valente, operate senza alcuna ragionevole motivazione tecnica o fisica e gli infortuni simulati di Errico e Borrelli hanno dunque costituito espedienti fraudolentemente e univocamente direzionati, sul piano oggettivo e soggettivo, ad alterare lo svolgimento della gara attraverso l’utilizzo strumentale della norma tecnica che impedisce la prosecuzione della partita in difetto di un numero minimo di giocatori per ciascuna squadra ed a condizionarne l’esito mediante l’accettazione del risultato conseguenziale della sconfitta a tavolino. Risulta, dunque, pacificamente integrato nella fattispecie, e mediante il complesso dei comportamenti posti in essere dai calciatori ricorrenti, l’elemento tipizzante l’illecito sportivo contestato dalla Procura Federale e riconosciuto esistente dalla decisione impugnata. Quest’ultima risulta altresì condivisibile, ad avviso di questa Corte, per quanto concerne la fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara in merito alla circostanza dell’avvenuto abbandono per infortunio del terreno di gioco al 5’ del primo tempo da parte del calciatore Errico, le cui doglianze sul punto vanno pertanto rigettate, in assenza di univoci elementi probatori di segno contrario e stante la non concordanza delle dichiarazioni rese dai calciatori auditi dalla Procura Federale in ordine alla individuazione dei calciatori sostituiti e di quelli infortunati nella gara in questione. Le domande principali di proscioglimento formulate dai calciatori Fiorillo, Errico, Coletta, Borrelli e Valente vanno dunque rigettate, mentre, come detto, meritano accoglimento le domande di riduzione delle sanzioni inflitte per ragioni di congruità e proporzionalità rispetto agli esiti dei procedimenti disciplinari relativi agli illeciti sportivi riscontrati nella partita Salernitana – Nocerina e delle sanzioni (squalifica per mesi 8) definitivamente inflitte ai calciatori professionisti responsabili dell’illecito sportivo. Appare pertanto congruo limitare sino a tutto il 29.2.2016 la squalifica dei calciatori Fiorillo, Errico, Coletta, Borrelli e Valente. Per questi motivi la C.F.A. riuniti i ricorsi nn.4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 così provvede: - in accoglimento del ricorso del calciatore Mario De Rosa, lo proscioglie dall’addebito ed annulla la squalifica inflitta con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015, con restituzione della tassa reclamo; - in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dai calciatori Federico Fiorillo, Dylan Errico, Mauro Coletta, Umberto Borrelli e Simone Valente riduce sino a tutto il 29.2.2016 la sanzione della squalifica ad essi inflitta con la medesima delibera impugnata, con restituzione della tassa reclamo; - prende atto della rinuncia a proporre i motivi del reclamo da parte della A.S.D. Sporting Guardia avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campnia – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015, con incameramento della tassa reclamo.
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