F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 12. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 4; – AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AC VARESE 1910, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S. (NOTA N. 10528/326 PF14-15 AM/SP/MA DEL 15.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 12. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 4; - AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AC VARESE 1910, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S. (NOTA N. 10528/326 PF14-15 AM/SP/MA DEL 15.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015) Con nota 26-29/6/2015 il Dott. Nicola Laurenza, all'epoca dei fatti Presidente della A.S. Varese 1910 S.p.A., ha proposto preannuncio di reclamo ex art. 37, c. 1 a) C.G.S., avverso la decisione (Com. Uff. n. 62/TFN del 26.6.2015) con la quale il Tribunale Federale gli ha irrogato la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e l'ammenda di € 4.000,00 per la violazione, seguito deferimento del Procuratore Federale, degli artt. 1 bis comma 1, e 8, comma 15, C.G.S.. Trasmessi copia degli atti e dei documenti relativi al fascicolo del procedimento, pervenuti al richiedente in data 7.7.2015, il Dott. Nicola Laurenza non ha curato il deposito dei motivi di reclamo. Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Laurenza Nicola. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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