• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. MATTEO ROGGI (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 11133/518PF11- 12 SP/GT/DL DEL 28.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. MATTEO ROGGI (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 11133/518PF11- 12 SP/GT/DL DEL 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)
Con reclamo, inviato in data 23.7.2015, il signor Matteo Roggi, all’epoca dei fatti agente di calciatori, adiva questa Corte Federale d'Appello per vedere riformata la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in data 22.7.2015 (Com. Uff. n.10/TFN – Sezione Disciplinare 2015/2016), che ha inflitto al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci). Il Tribunale Federale assumeva tale decisione a seguito del deferimento della Procura Federale a carico dello stesso Roggi, “per avere egli, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1 del C.G.S. all'epoca dei fatti vigente) in relazione all'art. 10, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.1.2007, operato quale agente di fatto del calciatore Luigi Riccio, senza ricevere incarico scritto dal predetto calciatore, nell'ambito della stipula del contratto del 2.10.2005 con la società Piacenza, svolgendo attività di agente anche in favore della predetta società a mezzo di incarico scritto su modulo federale, consentendo che la medesima società pagasse i suoi compensi, come comprovato dall'emissione delle fatture del 28.2.2007, 31.8.008 e 31.10.2009, nei confronti della società Piacenza cosi sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009.” In breve, il Tribunale Federale Nazionale, rigettate le questioni pregiudiziali attinenti alla astratta non punibilità della condotta contestata, alla prescrizione ex art 18 CGS all'epoca vigente (oggi art. 25), alla prescrizione dell'azione ex art. 45 C.G.S. CONI ed al “presofferto”, riteneva ampiamente provata, sulla base delle risultanze istruttorie e nonostante le deduzioni difensive, l’esistenza del rapporto intercorrente tra il Riccio ed il Roggi ed infliggeva dunque al Roggi la sanzione suddetta. Avverso tale decisione il Roggi avanzava reclamo, sottoponendo, sostanzialmente, al vaglio di questa Corte le stesse argomentazioni addotte a discarico in prima istanza. La V Sezione della Corte, competente rationemateriae, nella riunione del 5.8.2015, considerato che, ai fini della decisione, si poneva l'esigenza di una valutazione dei rapporti tra l'art. 45 C.G.S. CONI e l'art. 25 C.G.S. FIGC, questione particolarmente rilevante ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S. FIGC, proponeva al Presidente della C.F.A. l'esame del ricorso a Sezioni Unite, che veniva conseguentemente disposto. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni rassegnate. E' intervenuto, altresì, il rappresentante della Procura Federale che ha insistito per il rigetto del reclamo. In particolare, nei propri scritti difensivi, la difesa del Roggi, dopo aver argomentato circa l'esistenza di un supposto “presofferto” e sull'effettivo momento in cui si sarebbe consumato l'asserito illecito, poneva il problema della corretta lettura dell'art. 45 C.G.S. CONI e dei suoi rapporti con l'art. 25 del C.G.S. FIGC, sul quale insisteva in sede di udienza. La Procura Federale, dal canto suo, sosteneva la non applicabilità al caso di specie dell'art. 45 C.G.S. CONI, richiamandosi, in particolare alla precedente pronuncia di codesta Corte, pubblicata sul Com. Uff. n. 70/CFA (2014-2015). La Corte Federale d'Appello, nella predetta composizione unitaria, si trova in questa sede a dover valutare se il contenuto dispositivo dell'art. 45 C.G.S. CONI possa dover comportare una parziale disapplicazione del disposto dell'art. 25 C.G.S. FIGC, nell'ipotesi di sovrapposizione delle due fattispecie. Orbene, è il caso, in questa sede, di riaffermare quanto già dichiarato da questa Corte in ordine alla necessità, per una corretta esegesi del quadro normativo di riferimento, di dover tenere conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell'ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale ed esofederale. E' d'uopo, preliminarmente, affermare che all'interno di tale contesto normativo assume preminente rilievo il C.G.S. CONI che assurge a paradigma di legittimità ed a sistema normativo di chiusura applicabile in mancanza di norme settoriali speciali. E' di tutta evidenza, pertanto, che, nel caso di specie, sarà necessario che l'interprete fermi la propria attenzione al rapporto tra la “normativa generale” e la “normativa speciale” nelle ipotesi in cui il C.G.S. FIGC esprima una norma espressa in materia, come nel caso in esame. Ritiene, infatti, questo Organo giudicante che si debba fare applicazione del principio lexspecialisderogatlegi generali quale criterio concepito come strumento per risolvere le antinomie giuridiche ed in particolare quella particolare forma di antinomia comunemente nota col nome di antinomia totale-parziale. E' a tutti noto che il criterio della specialità suggerisce di preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva. E' determinante, ai fini della soluzione del caso specifico, la lettura del comma 2 dell'art. 1 C.G.S. FIGC che recita: “Per tutto quanto non previsto dal presente codice si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.”. Tale norma introduce una clausola cd. di residualità in favore del C.G.S. CONI, destinato a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell'ambito dell'ordinamento settoriale una specifica regola juris. Si pone a questo punto, sul presupposto di quanto delineato, la necessità di verificare se la materia della prescrizione trova compiuta trattazione nel corpo normativo del C.G.S. FIGC. Orbene, va rilevato che, al contrario di altre materie, il C.G.S FIGC adotta una disciplina organica della prescrizione nell'art. 25 C.G.S e, pertanto, alla luce dei principi sopra esposti non trova spazio nel caso specifico la disciplina generale dettata del C.G.S. CONI. Risolta la problematica sollevata in ordine ai rapporti tra norme di natura endofederale e norme sportive sovraordinate, non resta a questa Corte che valutare gli altri motivi di ricorso. Va osservato che su di essi, (il presunto presofferto, la prescrizione ex art. 25 C.G.S. FIGC e la non punibilità della condotta in contestazione) il Tribunale Federale nazionale – Sezione Disciplinare ha ampiamente motivato e non si rinvengono né negli scritti difensivi né nelle risultanze processuali elementi che ne giustifichino la censura in base alle deduzioni di appello, dovendosi ritenere altresì congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Matteo Roggi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO SIG. MATTEO ROGGI (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 11133/518PF11- 12 SP/GT/DL DEL 28.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)"