F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 04 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. MONARDO VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO 2010/REGGIOMEDITERRANEA DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 153 del 30.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 168 del 26.5.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 04 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. MONARDO VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO 2010/REGGIOMEDITERRANEA DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 153 del 30.4.2015) – (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria – Com. Uff. n. 168 del 26.5.2015).
Il Sig. Monardo Valentino ricorre contro la delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015), che, riformando una precedente decisione adottata dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 153 del 30.4.2015), aveva ridotto la sanzione al medesimo irrogata in prime cure per fatti accaduti nel corso della gara Soriano 2010/Reggiomediterranea del 26.4.2015. Il ricorrente, premessa una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella cristallizzata nella decisione di secondo grado, conclude per l’annullamento della delibera gravata anche alla luce di un preteso vizio procedurale costituito dal non essere stato convocato a chiarimenti in sede di appello, pur in presenza di esplicita richiesta in tal senso. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi celebrati davanti al Giudice Sportivo e alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, per cui a questa Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Monardo Valentino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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