F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone E, Gavorrano/Città di Foligno 1928 svoltasi il 4.10.2015, comminava a carico del calciatore Napolano Giordano la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere, in reazione e a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con alcuni calci alle gambe”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, interposto in data 11.10.2015, la A.S.D. Città di Foligno 1928, per la quale il Napolano è tesserato, ha sottolineato che quest’ultimo ha posto in essere semplicemente un’istintiva reazione consistente nello svincolarsi dalla violenta presa al collo nei suoi confronti da parte del calciatore avversario Sciannamè della società Gavorrano e nello spintonamento a terra, ma senza sferrare calci. Conclusivamente la società ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento e/o revoca della squalifica e, in subordine, la sua riduzione e, infine in via istruttoria , che il Napolano venga escusso personalmente sui fatti accaduti. Il ricorso va respinto. Il referto del direttore di gara, avverso il quale l’appellante non ha opposto documentate argomentazioni, evidenzia chiaramente che i fatti di cui trattasi si sono svolti a gioco fermo e che il Napolano, effettivamente afferrato per il collo dallo Sciannamè “rispondeva a sua volta sferrando calci e colpendo l’avversario a livello delle gambe”. Risulta quindi che i calci sono stati tirati non nel contesto di un’azione o fase di gioco, ma al di fuori e prescindendo da essa e con intenzione aggressiva e lesiva la quale ultima, pur se provocata dal precedente censurabile comportamento dell’avversario, in definitiva si è risolta in una non tollerabile violenza, caratterizzata da un volontario attacco irruente. Conseguentemente, il Giudice di prime cure ha - correttamente secondo questa Corte, tenendo conto della particolare forza probatoria attribuibile al referto arbitrale - applicato le disposizioni codicistiche in tema di sanzioni ai giocatori (nel caso in esame, l’art. 19 comma 4 lett. b) che prevede la sanzione minima di tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori). Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. di Foligno (Perugia), e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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