F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA BENEVENTO/MONOPOLI DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA BENEVENTO/MONOPOLI DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)
La società Benevento Calcio s.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.47/DIV del 13.10.2015, con la quale è stata inflitta al Sig. Autieri Gaetano, allenatore della Società ricorrente, la punizione sportiva della squalifica di 3 giornate effettive per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale durante lo svolgimento della gara del Campionato Lega Pro, Girone C, Benevento/Monopoli dell’11.10.2015 (risultato finale 2-1). La Società reclamante lamenta l’eccessiva severità della punizione comminata dal Giudice Sportivo all’allenatore. Ritiene, infatti, che le due brevissime espressioni pronunciate dallo stesso all’indirizzo di uno degli assistenti arbitrali siano meramente irriguardose e non già ingiuriose e/o offensive. Si tratterebbe, insomma, di espressioni scevre dell’intento lesivo e/o offensivo del prestigio e dell’onorabilità degli Ufficiali di gara, che configurerebbero, semmai, i connotati di una semplice manifestazione di protesta, sia pure esplicata in una forma certamente colorita e fuori luogo che di seguito, avrebbe, peraltro, generato un repentino ravvedimento dello stesso nei confronti dell’assistente di gara (scuse a fine gara). Evidenzia, inoltre, la reclamante la riconducibilità della condotta medesima ad un unico contesto temporale ed eziologico, con inevitabili benefici in termini sanzionatori a ciò connessi, con la sussistenza di ulteriori significative circostanze attenuanti, che a detta della ricorrente non sono state prese in esame dall’Organo di prime cure nell’impugnata delibera. Alla luce di quanto esposto la società ricorrente chiede di ridurre la squalifica inflitta in primo grado all’allenatore Sig. Autieri Gaetano da 3 a 2 giornate di squalifica, nonché di essere sentita in merito in sede di discussione, con riserva di produrre ulteriori memorie, atti, documenti, inoltre indicare nuovi mezzi di prova e quant’altro utile ai fini difensivi. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 29.10.2015 è comparso l’avv. Cozzone per la società reclamante. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. La condotta, nella circostanza, tenuta dall’allenatore della società Benevento Calcio s.r.l. deve essere stigmatizzata con fermezza e la stessa è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, infatti, le espressioni utilizzate dall’allenatore (“è una vergogna-siete una banda- …. -questa è malafede - è uno scandalo – vergogna - che scandalo) non possono che essere qualificate quali offensive e/o oltraggiose nei confronti degli Ufficiali di gara e non già meramente irriguardose. Peraltro, dal rapporto del Commissario di campo emerge come il predetto atteggiamento del tecnico sia proseguito anche nelle vicinanze del sottopassaggio, sempre con l’impiego di frasi offensive, tipo “siete dei banditi”. Evidente, dunque, nel complesso, l’effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa. Si aggiunga che un siffatto comportamento ha anche dato origine alla reazione dei sostenitori presenti che almeno in due occasioni, immediatamente successive all’espulsione hanno indirizzato al Direttore di gara cori offensivi, testualmente riportati negli atti ufficiali. Alla luce di quanto sinteticamente sopra evidenziato ritiene, questa Corte, che non possa essere accolta alcuna domanda di riduzione della sanzione di cui trattasi, avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la stessa in modo adeguato alla portata complessiva del condotta tenuta, nel caso di specie, dall’allenatore della società reclamante. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio s.r.l. di Benevento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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