F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ENRICO CERBELLA SEGUITO GARA SSD CITTÀ’ DI CASTELLO/VALDINIEVOLE MONTECATINI DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ENRICO CERBELLA SEGUITO GARA SSD CITTÀ’ DI CASTELLO/VALDINIEVOLE MONTECATINI DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) Con reclamo ritualmente proposto la S.S.D. Città di Castello S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara S.S.D. Città di Castello/Valdinievole Montecatini dell’11.10.2015, ha inflitto all'allenatore Cerbella Enrico la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per avere, al termine della gara, fatto ingresso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara; condotta, poi, reiterata fino all'ingresso negli spogliatoi ove il Cerbella tentava di accedere. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la dinamica dei fatti eccependo che il Cerbella, con atteggiamento mai ingiurioso né aggressivo, si era rivolto insistentemente all'Arbitro per chiedere spiegazioni in merito alla enorme differenza in termini di provvedimenti disciplinari presi nei confronti del Città di Castello e di quelli del Valdinievole Montecatini Ha chiesto, pertanto, valutatosi il fatto che il Cerbella ha poi rivolto le sue scuse all'Arbitro, la riduzione della squalifica irrogata al Cerbella Enrico. Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Questa Corte, tenutosi conto della condotta resipiscente del Cerbella Enrico, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al Cerbella 5 Enrico in 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Castello di Città di Castello (Perugia), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Cerbella Enrico in 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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