F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. BRA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMOLETTO FABRIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, BRA/CARAVAGGIO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 14.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. BRA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMOLETTO FABRIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, BRA/CARAVAGGIO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 14.10.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione di 5 giornate di squalifica al calciatore Camoletto Fabrizio per fatti avvenuti nella gara Bra/Caravaggio del 10.10.2015. E ciò perché allorché egli veniva mostrato il cartellino giallo protestava spingendo l’arbitro con una mano sulle spalle esclamando “Ma vai vai”. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società A.C. Bra, deducendo che allorché l’arbitro gli notificava il secondo cartellino giallo, con la conseguente espulsione, il ragazzo ha appoggiato una mano sulla spalla dell’arbitro, ma tale gesto è da ricondursi più ad una implorazione che inducesse l’arbitro a non ammonirlo, che non ad un gesto di violenza o di mancanza di rispetto verso il direttore di gara. Infatti lo stesso ha protestato senza usare termini triviali o volgari, ma cercando di fare valere le proprie ragioni. Comunque, a fine gara, il calciatore Camoletto si è recato nello spogliatoio del direttore di gara chiedendo scusa al direttore di gara ed ai suoi assistenti per il proprio comportamento, riconoscendo la propria condotta meritevole di sanzione. Alla luce di quanto sopra enunciato la società A.C. BRA chiede alla Corte di rivedere l’entità della sanzione comminata al Camoletto, riducendo il numero di giornate di squalifica. Il ricorso è solo parzialmente fondato, con riferimento alla misura della sanzione. Nessun dubbio sul fatto contestato (mano sulla spalla dell’arbitro con spinta), ammesso dallo stesso Camoletto che, a fine partita, si è recato nello spogliatoio per chiedere scusa al direttore di gara e dai suoi assistenti. Pacifica altresì la violazione dei principi di cui all’art. 1bis C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Bra a.s.d. di Bra (Cuneo), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calc. Camoletto Fabrizio in 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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