F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POZZA STEFANO SEGUITO GARA UNION ARZIGNANO CHIAMPO/VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POZZA STEFANO SEGUITO GARA UNION ARZIGNANO CHIAMPO/VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Pozza Stefano la squalifica di 3 giornate per la condotta tenuta nella gara Union Arzignano Chiampo/Virtus Castelfranco calcio del 18.10.2015(Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015). Emerge dal rapporto dell’arbitro che il Pozza protestava per una sua decisione affermando:”vai a …,s…… di m…..,sei scandaloso” La società A.S.D. Union Arzignanochiampo in persona del Presidente, proponeva rituale reclamo in quanto il tesserato Pozza non si era rivolto al direttore di gara con espressioni estremamente triviali, così come riportato nel referto arbitrale, ma soltanto con proteste che data la concitazione e la tensione emotiva della gara possono aver tratto in inganno l’arbitro per il loro senso che non voleva assolutamente mancare di rispetto. Si chiede pertanto che questa Corte voglia rivalutare l’entità della squalifica. 6 Il ricorso non appare fondato e va, pertanto, respinto. Da quanto emerge dal rapporto arbitrale le offese sono pesanti e triviali e non possono considerarsi, come si legge nel reclamo con proteste per la tensione emotiva! Nessun dubbio sulla violazione dei principi di cui all’articolo uno bis del Codice di giustizia sportiva. La sanzione, tenuto conto degli elementi di cui all’art.16 C.G.S., appare congrua. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Arzignanochiampo di Arzignano (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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