F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCOBONO VINCENZO SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/SPORT CLUB MARSALA 1912 DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
8. RICORSO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCOBONO VINCENZO SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/SPORT CLUB MARSALA 1912 DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)
Con reclamo ritualmente proposto la Società S.C. Marsala 1912 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Reggio Calabria/S.C. Marsala 1912 del 14.10.2015, ha irrogato al calciatore Riccobono Vincenzo la sanzione della squalifica per tre gare effettive per essersi spintonato con un calciatore avversario colpendolo con forte violenza con una manata al volto, venendo, poi, espulso dall'Arbitro. Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che il Riccobono, quale Capitano, era intervenuto pacificamente per tentare di sedare un piccolo tafferuglio e nel cercare di dividere ha involontariamente, e certo senza fine violento, toccato l'avversario. Ha, pertanto, chiesto, in via subordinata, la riduzione della squalifica irrogata in prime cure. Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Questa Corte, preso atto della precisa refertazione dell'Arbitro in ordine alla condotta violenta realizzata dal Riccobono Vincenzo a seguito della quale ne decretava l'espulsione, rigetta il proposto reclamo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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