F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOSI MAURO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
9. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOSI MAURO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Sosi Mauro per la condotta tenuta nella partita A. S.D. Monticelli/Chieti Calcio del 18.10.2015. E ciò perché, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una manata al volto. Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società Monticelli sostenendo che il calciatore Sosi Mauro aveva appoggiato la mano al volto del giocatore avversario per velocizzare la ripresa del gioco e non come atto violento; ragione per cui si chiedeva l’annullamento della sanzione o la riduzione della squalifica. Il rapporto dell’arbitro è univoco ed incontrovertibile ed altrettanto il rapporto dell’assistente. Non v’ha dubbio sulla sussistenza dell’atto violento, la manata al volto, ed appare priva di pregio la tesi della difesa dell’appoggio della mano al volto del giocatore avversario per velocizzare la ripresa del gioco. 7 È indubbio che vi sia stata la violazione dei principi di cui all’articolo uno bis del Codice di giustizia sportiva. Equa si ritiene altresì la misura della sanzione (3 giornate di squalifica) tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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