F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 30 Novembre 2015 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione) PIER PAOLO SGANGA (all’epoca dei fatti consigliere di amministrazione della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione), CRISTIAN STELLINI (all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della 1ª squadra della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione), Società AC SIENA Spa oggi in liquidazione – (nota n. 1958/66 pf2-13 SP/blp del 25.8.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 30 Novembre 2015 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione) PIER PAOLO SGANGA (all’epoca dei fatti consigliere di amministrazione della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione), CRISTIAN STELLINI (all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della 1ª squadra della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione), Società AC SIENA Spa oggi in liquidazione - (nota n. 1958/66 pf2-13 SP/blp del 25.8.2015). Il deferimento Con provvedimento n. prot. 1958 /66pf12-13/SP/blp del 28/8/2015, il Procuratore Federale ha deferito: - il Sig. Mezzaroma Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Siena Spa; - il Sig. Sganga Pier Paolo, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Siena Spa; per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, vigente all’epoca dei fatti per avere, prima della gara Siena – Varese del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato; in particolare, Mezzaroma chiedendo la disponibilità a perdere la gara a Stellini, che opponeva un immediato rifiuto; nonché chiedendo a Coppola, per il tramite di Sganga, di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a perdere la gara, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; Sganga fungendo da intermediario per la proposta illecita; - il Sig. Stellini Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della prima squadra e tesserato per la Società AC Siena Spa per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti sopra descritti, integranti illecito sportivo, con riferimento alla circostanza di essere stato destinatario di una proposta di alterazione della gara Siena – Varese del 21/05/2011 da parte di Mezzaroma Massimo, e di essere stato informato dal collega calciatore Carobbio Filippo di quanto da quest’ultimo appreso dal collega calciatore Coppola Ferdinando circa la richiesta, proveniente dal Sig. Sganga Pier Paolo per conto di Mezzaroma Massimo, di disponibilità, da parte dei calciatori del Siena, a perdere la gara Siena – Varese del 21/05/2011; - la Società AC Siena Spa in liquidazione, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Sig. Mezzaroma, come sopra descritto, e, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti, per i comportamenti di cui sopra, posti in essere dai Sig.ri Sganga e Stellini. Nella sessione del 15/10/15 la Procura Federale ha depositato istanza di patteggiamento concordata con il deferito Stellini, depositando peraltro il verbale della sua audizione del 13/10/15; la difesa del deferito Mezzaroma ha chiesto rinvio per poter esaminare detto documento ed il Tribunale Federale, ritenuta legittima detta richiesta, ha rinviato all’udienza del 26/11/15, sospendendo i termini processuali ex art. 34bis, comma 5 CGS. Il patteggiamento Con riferimento alla posizione del Sig. Stellini, pertanto alla riunione del 15.10.2015 il Signor Cristian Stellini con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 24.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Cristian Stellini ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Cristian Stellini, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque) in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti disciplinari nn. 463pf10-11, 1075pf11-12 e 65pf12-13, nonché in considerazione del comportamento procedimentale collaborativo tenuto dal deferito e, in particolare dell’ammissione di responsabilità in sede di audizione del 13.10.2015, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. In sede di dibattimento la Procura Federale, illustrata la propria tesi accusatoria, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - al deferito Mezzaroma anni 5 (cinque) di inibizione oltre alla proposta di preclusione da qualsiasi rango e/o categoria della FIGC, oltre ad € 70.000,00 (€ settantamila/00) di ammenda; - al deferito Sganga anni 4 (quattro) di inibizione oltre ad € 60.000,00 (€ sessantamila/00) di ammenda - alla Società AC Siena Spa, l’esclusione dal campionato nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC e retrocessione a categoria inferiore. La difesa del deferito Mezzaroma ha illustrato le proprie difese, chiedendo l’assoluzione per assoluta estraneità alla vicenda, come evidenziato nella memoria difensiva nella quale rileva l’inattendibilità delle deposizioni del Carobbio e del Coppola, a suo dire del tutto false, rese per alleggerire la sua posizione sia in sede penale, che sportiva. La difesa del Sig. Mezzaroma ha poi chiesto disporsi la escussione del Carobbio, dello Stellini e del Coppola in contraddittorio con le parti. E ciò, a suo dire, nel rispetto dei principi del “giusto processo”; ha altresì contestato la deposizione resa dallo Stellini il 13/10/15. In via pregiudiziale, in ordine alle richieste istruttorie avanzate dal Mezzaroma, il Tribunale Federale ha emesso la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista la richiesta istruttoria della difesa del deferito Mezzaroma circa l’audizione dei Signori Carobbio, Coppola e Stellini, quest’ultimo peraltro parte deferita nel presente procedimento, alla quale si è peraltro opposta la Procura Federale, ritenuto che agli atti sono state acquisite le ripetute audizioni dei predetti rese alla Procura Federale e alla Procura della Repubblica, considerato quindi che non vi è necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. P.Q.M. Respinge la richiesta istruttoria formulata dalla difesa del Sig. Massimo Mezzaroma.” I motivi della decisione Il Tribunale Federale, esaminati gli atti, rileva che, sebbene lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato sia diverso nel procedimento disciplinare rispetto a quello richiesto dal diritto penale, essendo sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, comunque nella specie non risultano elementi probatori od indiziari tali da far ritenere sussistente con sufficiente grado di certezza la responsabilità disciplinare dei deferiti. In effetti, sia la deposizione del Carobbio al PM di Cremona il 17/4/12, sia quella dello Stellini o la sua dichiarazione del 13/10/15, sono de relato, in quanto basate su quanto loro affermato dal Coppola e ciò vuoi in ordine alla presunta attività illecita dello Sganga, vuoi in ordine a quella del Mezzaroma. Quindi la tesi dell’accusa si fonda principalmente proprio su quanto affermato dal Coppola. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che quest’ultimo, in data 11/7/12, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale si è limitato a raccontare i fatti, affermando: “io non conoscevo questa persona ed anche oggi se la vedessi non la riconoscerei”, limitandosi peraltro a parlare di una proposta illecita “possibile”, ossia come tale da lui supposta, ma non espressamente manifestata dal suo interlocutore. Successivamente, però, a distanza di circa un anno, in data 3/7/13, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, lo stesso Coppola ha fornito una ricostruzione ben diversa da quella precedente, dettagliando i fatti ed indicando chiaramente nel suo interlocutore dell’epoca lo Sganga, e riferendo che questi avrebbe formulato una chiara proposta di illecito accordo, seppur inizialmente ritenuta una “trappola” per verificare la sua lealtà sportiva, stante quanto accaduto nella gara precedente con l’Ascoli. Orbene, lo scrivente Tribunale ritiene che tale contraddittorio comportamento sia tale da evidenziare l’inattendibilità delle dichiarazioni del Coppola, che, stranamente, l’anno prima non ricorda precise circostanze che poi invece rammenta bene l’anno successivo. Se ne ricava, pertanto, che le dichiarazioni del Coppola, in quanto contraddittorie ed inattendibili, non possono essere considerati elementi né probatori, né indiziari, tali da consentire di ritenere provata la responsabilità disciplinare dei deferiti. Né la circostanza che lo Sganga, (che peraltro ha fermamente negato il suo coinvolgimento nei fatti), nel suo interrogatorio innanzi al PM presso la Procura di Cremona in data 6/11/13 abbia ammesso di aver incontrato il Coppola in circostanze di tempo e di luogo simili a quelle raccontate dal Coppola stesso costituisce elemento sufficiente a condannare i deferiti. Milita altresì in senso favorevole all’assoluzione dei deferiti l’ulteriore circostanza che da una parte il Carobbio afferma che il Coppola gli raccontò la vicenda, mentre quest’ultimo, nell’interrogatorio del giorno 11/7/12, smentisce di averlo raccontato a terzi. Il Tribunale Federale, pertanto, reputa che gli argomenti probatori addotti dalla Procura Federale siano insufficienti a dimostrare la colpevolezza dei deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta) in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti disciplinari nn. 463pf10-11, 1075pf11-12 e 65pf12-13, nei confronti di Cristian Stellini. Proscioglie i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
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