F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 30 Novembre 2015 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (all’epoca dei fatti Agente iscritto nell’elenco F.I.G.C.) – (nota n. 4149/732 pf14-15 SP/seg. del 29.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 30 Novembre 2015 (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (all’epoca dei fatti Agente iscritto nell’elenco F.I.G.C.) - (nota n. 4149/732 pf14-15 SP/seg. del 29.10.2015). Letti gli atti. Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 29 ottobre 2015 nei confronti di Gianluca Fiorini, all’epoca dei fatti agente iscritto nell’elenco della FIGC, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale, all’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31 marzo 2015, nonché all’art. 15 CGS per aver adito la Autorità Giudiziaria Ordinaria, presentando atto di denuncia-querela nei confronti del Sig. Pantaleo Corvino, soggetto iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, senza aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio federale. Esaminate le note difensive del Sig. Gianluca Fiorini con le quali il soggetto deferito assume di dover essere prosciolto in quanto, per riconoscimento del Giudice Amministrativo, gli agenti FIGC non sarebbero assoggettati alla clausola compromissoria e che, comunque, quand’anche gli agenti fossero assoggettati a detta clausola la denuncia penale riguarderebbe reati procedibili d’ufficio e quindi non sarebbe stata violata alcuna norma ed infine perché dinanzi alla Procura federale sarebbe stata chiesta l’autorizzazione al Consiglio federale FIGC. Ascoltato i rappresentanti della Procura federale Avv.ti Camici e Perugini i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione ex art. 19, lett. h CGS, di anni 1 (uno). Premesso che nell'Ordinamento federale vige l'indiscusso principio di diritto secondo cui al momento in cui un soggetto tesserato o affiliato intenda adire la magistratura ordinaria, è tenuto obbligatoriamente al preliminare rispetto della clausola compromissoria con eventuale richiesta di autorizzazione per agire dinanzi all'AGO. L'Agente di calciatori non è esentato dall'adottare il medesimo criterio sancito dall'art. 30 dello Statuto Federale, a maggior ragione ove si consideri il dettato dell'art. 19 comma 3 del Regolamento degli Agenti che si sostanzia in una riserva di stile che impone all'Agente la esplicita osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. Il comportamento dell'Agente apparirebbe dunque prima facie meritevole di censura. Però v’è da considerare la decisione emessa dal TAR Lazio (n. 33427 dell’11 novembre 2010), che, annullando l’art. 24 del Regolamento Agenti ha inteso lasciare agli agenti di calciatori la facoltà di scegliere tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria; ed il T.N.A.S. preso atto di tale decisione del Giudice amministrativo, si è espresso con una propria successiva decisione (Lodo Carpeggiani/Schelotto del 4.6.2012 - prot. n. 1635 del 29.6.2011) in linea con la decisione del TAR. La portata della pronuncia escluderebbe quindi la obbligatorietà della preventiva autorizzazione a procedere, a cura del tesserato (Agente). Occorre ulteriormente considerare che, in punto di fatto, l'Agente Fiorini si premurò di informare la Procura federale (in data 15 dicembre 2014) in merito alla determinazione di adire il Giudice ordinario, azione questa che venne poi coltivata in sede penale. Con ciò si vuole affermare che il Sig. Fiorini, al momento in cui decise di adire l'AGO, agì nella consapevolezza psicologica di non essere obbligatoriamente tenuto alla preventiva richiesta di autorizzazione (vedi la citata Sentenza del TAR Lazio), e nella altrettanto serenità mentale di avervi ottemperato mediante la inoltrata richiesta alla Procura federale del 15 dicembre 2014. Principi questi già ritenuti validi da questo Tribunale in similare pronunzia (C.U. n. 90/2013-14) confermata dalla Corte di Giustizia federale nel giudizio d’appello proposto dalla Procura federale (C.U. n. 30/2014-15). P.Q.M. Rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Gianluca Fiorini da ogni imputazione.
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