F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 02 Dicembre 2015 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO FERRIGNO (responsabile marketing del progetto Udinese Academy), CLAUDIO SALLUSTI (Presidente dell’ASD Academy Udinese), CLAUDIO DRASCEK (responsabile del settore giovanile dell’ASD Academy Udinese), PAOLO POGGI (responsabile tecnico nazionale del progetto Udinese Academy), RAFFAELE AMETRANO, STEFANO FIORE (responsabili tecnici per la Regione Campania del progetto Udinese Academy), Società UDINESE CALCIO Spa e ASD ACADEMY UDINESE – (nota n. 3219/1111 pf 13-14/GR/mg del 28.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 02 Dicembre 2015 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO FERRIGNO (responsabile marketing del progetto Udinese Academy), CLAUDIO SALLUSTI (Presidente dell’ASD Academy Udinese), CLAUDIO DRASCEK (responsabile del settore giovanile dell’ASD Academy Udinese), PAOLO POGGI (responsabile tecnico nazionale del progetto Udinese Academy), RAFFAELE AMETRANO, STEFANO FIORE (responsabili tecnici per la Regione Campania del progetto Udinese Academy), Società UDINESE CALCIO Spa e ASD ACADEMY UDINESE - (nota n. 3219/1111 pf 13-14/GR/mg del 28.7.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti relativi al deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di Massimiliano Ferrigno, Claudio Sallusti, Davide Drascek, Paolo Poggi, Raffaele Ametrano, Stefano Fiore, Società Udinese Calcio Spa e ASD Academy Udinese, in relazione agli addebiti a ciascuno di essi rispettivamente ascritti. Lette le memorie difensive a cui i difensori, nel corso della la riunione del 18 novembre 2015, si sono integralmente riportati. Udite le richieste del rappresentante della Procura Federale che alla riunione del 18 novembre ha chiesto che venissero inflitte ai deferiti le seguenti sanzioni: anni 1 (uno) di inibizione per Massimiliano Ferrigno e Claudio Sallusti, mesi 3 (tre) di inibizione per Davide Drascek, Paolo Poggi, Raffaele Ametrano e Stefano Fiore, € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda con diffida per la Società Udinese Calcio Spa e € 2.000,00 (e duemila/00) di ammenda per la ASD Academy Udinese. Osserva. La Procura Federale, a seguito della segnalazione in data 27.05.2014 del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e scolastico del Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto “selezione Udinese Academy-Trofeo Upim” disponeva una approfondita indagine, per appurare se in occasione di un raduno di giovani nati nel 1999, tenutosi nei giorni 25 e 26 aprile 2014, in San Michele al Tagliamento, fosse stato organizzato, sotto la denominazione di “Upim Camp”, un torneo calcistico con finalità selettive e quindi assoggettato alla autorizzazione del Comitato regionale F.V.G., così come disposto dall’art. 3.6 del C.U. n. 1. La documentazione acquisita dall’Ufficio indagini e le dichiarazioni rese dalle numerose persone sentite, nel corso della istruttoria, consentono di ritenere provate le violazioni contestate e quindi fondati i deferimenti disposti dalla Procura Federale. È necessario premettere che, dalla documentazione acquisita, tutti i deferiti debbono ritenersi assoggettati alle normative della F.I.G.C. Ciò premesso, e per una migliore esposizione sembra utile esaminare in breve i fatti. Nei giorni 25 e 26 aprile 2014, tra Lignano Sabbia d’Oro e le strutture sportive di S. Michele al Tagliamento si è tenuto, sotto la denominazione “Upim Camp”, un raduno di giovani sedicenni, organizzato dal Sig. Massimiliano Ferrigno, persona legata alla Udinese Calcio Spa da molteplici interessi e soprattutto da un rapporto di marketing con la Società medesima. A detto raduno, hanno partecipato numerosi giovani legati ad associazioni giovanili di calcio, tutte affiliate ad un c.d. “progetto” Udinese Academy e provenienti da molte regioni d’Italia. La manifestazione, aveva quale attrazione primaria un Torneo di calcio articolato su più incontri da tenersi nei giorni 25 e 26 aprile, con una graduatoria finale e con premi destinati ai giovani più meritevoli. Appare, pertanto, evidente che il c.d. Upim Camp contrariamente a quanto si è cercato di accreditare, non aveva soltanto finalità commerciali ed il torneo così come si è svolto e con la partecipazione di persone qualificate come potenziali osservatori quali Paolo Poggi, Raffaele Ametrano e Stefano Fiore, tutti ex giocatori dell’Udinese Calcio Spa, ha assunto le caratteristiche e le finalità di un vero e proprio torneo selettivo che imponeva la richiesta autorizzazione prevista dall’art. 3.6 de C.U. n. 1 del settore giovanile scolastico 2013/2014. Si è cercato di rappresentare l’evento, quale manifestazione di natura prettamente commerciale e caratterizzato da attività di natura ludica escludendo finalità selettive. Gli argomenti svolti, in linea difensiva non sono apprezzabili, in primo luogo perché smentiti dalla maggioranza dei soggetti sentiti dagli inquirenti e soprattutto in aperto contrasto con la documentazione acquisita agli atti. Sarebbe sufficiente ricordare il contenuto del c.d. “progetto Udinese Academy” per concludere che le finalità di tale progetto non sono solo di natura commerciale, come ha voluto far intendere il Sig. Ferrigno nel corso delle dichiarazioni rese al collaboratore della Procura Federale, ma come è dato leggere nel programma dello stesso progetto “le finalità sono quelle di realizzare quanto l’Udinese Calcio persegue da anni ottenendo risultati ad altissimo livello, grazie al connubio tra gli elevati standard di organizzazione e professionalità societaria e lo spiccato orientamento alla scoperta e valorizzazione di giovani talenti. Proprio l’attenzione al mondo giovanile ha dato la spinta a dar vita al progetto denominato “Udinese Academy”. Se il programma e le finalità perseguite dal c.d. progetto “Udinese Academy” è quello descritto, resta difficile ritenere che il raduno “Upim Camp” fosse solo di natura commerciale, se pure organizzato dagli sponsor della Udinese Calcio Spa e ispirato dalla Udinese Academy, associazione partecipata dalla la HS football Srl di Ferrigno Massimiliano. Come si è già detto la partecipazione al raduno, ma soprattutto al torneo svoltosi nei giorni 25 e 26 aprile, di soggetti qualificati e presenti in qualità di osservatori e non certo di “immagine”, rende certa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria circa la reale natura e finalità della Upim Camp. Si è già detto che tutti i deferiti debbano ritenersi assoggettati alle norme federali in relazione alla posizione da ciascuno di essi occupata e/o la rilevanza della loro attività in ambito federale quale desumibile dai fogli di censimento e dalla documentazione in atti. Il Sig. Ferrigno Massimiliano in quanto responsabile marketing del progetto Udinese Academy e quale tesserato per la ASD Academy Udinese, Società affiliata alla FIGC e partecipante al raduno. Il Sig. Sallusti Claudio quale presidente della ASD Academy Udinese, Società affiliata alla F.I.G.C., e partecipante alla manifestazione; il Sig. Drascek Davide quale dirigente responsabile della ASD Academy Udinese; il Sig. Poggi Paolo tesserato per la Udinese Calcio Spa – squadre minori –; Ametrano Raffaele tesserato per la Udinese calcio Spa; Poggi Paolo tesserato per la Udinese Calcio Spa responsabile squadre minori; Fiore Stefano tesserato per la ASD Academy Udinese. Ne consegue la responsabilità oggettiva ex. art. 4 comma 2 per la Società Udinese Calcio Spa e diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 per la ASD Academy Udinese. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del disposto deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - per Ferrigno Massimiliano e Sallusti Claudio la inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno; - per Drascek Davide, Poggi Paolo, Ametrano Raffaele e Fiore Stefano, la inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno; - per la Società Udinese Calcio Spa, l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) e per la Società ASD Udinese Academy l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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