F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FANTINEL (all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società US Triestina Spa), LARA PALMEGIANI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) – (nota n. 2532/488 pf12-13 SP/GT/dl del 16.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015
(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO FANTINEL (all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società US Triestina Spa), LARA PALMEGIANI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 2532/488 pf12-13 SP/GT/dl del 16.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 16 settembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare: 1. Il Signor Stefano Fantinel, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società U.S. Triestina Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 20, commi 2 e 9 del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver conferito mandato all’agente Leonardo Giusti per la stipula del contratto del calciatore Claudio Pani, per il trasferimento della Società Triestina alla Società Piacenza avvenuto in data 31.8.2011, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente di fatto rappresentasse e prestasse assistenza professionale al calciatore Claudio Pani, controparte nella medesima operazione. Violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS (ex artt. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 10, comma 1 del CGS per aver avuto rapporti con il Signor Leonardo Giusti, soggetto non autorizzato, nell’ambito della trattativa relativa al tesseramento del calciatore Hottor Edmund Etse come giovane di serie in data 27.8.2008, nonché in occasione del contratto stipulato dal calciatore Claudio Pani in data 28.1.2009. 2. La Signora Lara Palmegiani, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 19 comma 2 del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all’art. 93 comma 1 delle NOIF, per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società Genoa, che le conferiva regolare mandato, in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Boakye Yiadom Richmon in data 19.7.2010 e la Società Genoa e non essersi assicurata che il proprio nominativo fosse indicato nel citato contratto. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, soltanto la deferita Palmegiani presentava una memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Stefano Fantinel la sanzione dell’inibizione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione ed euro 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda; nei confronti della Signora Lara Palmegiani la sospensione della licenza per giorni 30 (trenta). É comparso altresì il legale della Signora Palmegiani il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento della propria assistita da ogni addebito. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 21 dicembre 2011, con note recante prot. N. 4118/518 pf 11 – 12 veniva disposta l’apertura di un’attività di indagine in relazione a quanto rappresentato nel Comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed alla conseguente attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. Nel corso di detta indagine (procedimento disciplinare n. 488 pf 12 – 13), avente ad oggetto “ipotesi di reato riguardante utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate riguardanti Dirigenti del Piacenza Calcio ed agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori”, ed a seguito della documentazione acquisita nonché dalle audizioni dei tesserati e agenti di calciatori, emergevano una serie di violazioni disciplinari ed ipotesi di reato a carico di vari soggetti, tra i quali i Signori Stefano Fantinel e Lara Palmegiani. In capo al Signor Stefano Fantinel emergeva l’ipotesi di violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 20, commi 2 e 9 del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver egli conferito mandato all’agente Leonardo Giusti per la stipula del contratto del calciatore Claudio Pani, per il trasferimento della Società Triestina alla Società Piacenza avvenuto in data 31.8.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che il medesimo agente di fatto rappresentasse e prestasse assistenza professionale al calciatore Claudio Pani, controparte nella medesima operazione. Emergeva altresì l’ipotesi di violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS (ex artt. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 10, comma 1 del CGS per aver il Fantinel avuto rapporti con il Signor Leonardo Giusti, soggetto non autorizzato, nell’ambito della trattativa relativa al tesseramento del calciatore Hottor Edmund Etse come giovane di serie in data 27.8.2008, nonché in occasione del contratto stipulato dal calciatore Claudio Pani in data 28.1.2009. Alla Signora Lara Palmegiani, invece, veniva contestata la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 19 comma 2 del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all’art. 93 comma 1 delle NOIF, per aver ella prestato la propria opera professionale in favore della Società Genoa, a seguito di regolare mandato conferitole dalla medesima Società, in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Boakye Yiadom Richmon in data 19.7.2010 e la Società Genoa e non essersi assicurata che il proprio nominativo fosse indicato nel citato contratto. In sede dibattimentale il difensore della Signora Lara Palmegiani si riportava alla propria memoria difensiva reiterando l’eccezione preliminare ivi spiegata. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, ritiene fondata l’eccezione formulata in via preliminare dal difensore della deferita Signora Lara Palmegiani, di improcedibilità del deferimento per mancata pronuncia della decisione di primo grado entro i 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare ex art. 34 bis del CGS. In effetti il deferimento e la relativa azione disciplinare risalgono al 15 Giugno 2015, e di conseguenza è trascorso il termine indicato dalla normativa sopra richiamata. Tale eccezione è rilevabile d’ufficio, e per tali ragioni deve essere applicata anche nei riguardi del Signor Stefano Fantinel. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, dichiara improcedibile il deferimento proposto nei confronti dei Signori Lara Palmegiani e Stefano Fantinel.
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