F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BRUNO CAPRIULO, LUCA DEL CHIARO e WILLIAMS FINELLI (calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società AC Voghera Srl), FRANCESCO IALENTI (già Presidente del CdA della Società Savona FBC Srl), DONATO TROIANO (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società AC Voghera Srl), Società AC VOGHERA Srl – (nota n. 3244/138 pf13-14 AM/ma dell’8.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BRUNO CAPRIULO, LUCA DEL CHIARO e WILLIAMS FINELLI (calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società AC Voghera Srl), FRANCESCO IALENTI (già Presidente del CdA della Società Savona FBC Srl), DONATO TROIANO (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società AC Voghera Srl), Società AC VOGHERA Srl - (nota n. 3244/138 pf13-14 AM/ma dell’8.10.2015). Il deferimento Con atto dell’8 ottobre 2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: il Sig. Francesco Bruno Capriulo tesserato come calciatore per l’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver sottoscritto con l’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09 una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega e per aver percepito dall’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09 complessivi euro 9.750, euro 2.750 in più degli euro 7.000 dichiarati nel contratto depositato in Lega; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nel paragrafo I2; il Sig. Luca Del Chiaro, tesserato come calciatore per l’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver sottoscritto con l’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09 una scrittura privata, ulteriore rispetto a quella depositata in Lega che prevedeva il pagamento in dieci mensilità di complessivi euro 7.500 e per aver percepito dall’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09 complessivi 40.855,02, 15.033,02 euro in più del limite di 25.822 euro imposto dalla normativa federale vigente e 33.355,52 euro in più rispetto al compenso pattuito nel contratto depositato in Lega; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nel paragrafo I4; il Sig. Williams Finelli, tesserato come calciatore per l’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver sottoscritto con l’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09 una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega e per aver percepito dall’AC Voghera Srl nella stagione sportiva 2008/09 complessivi 29.920,18 euro, 4.098,18 euro in più del limite di 25.822 euro imposto dalla normativa federale vigente e 22.420,18 euro in più rispetto al compenso pattuito nel contratto depositato in Lega; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nel paragrafo I5; il Sig. Francesco Ialenti, che dell’AC Voghera Srl è stato Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante dal 25 marzo 2010 al 31 luglio 2013, membro del consiglio direttivo nelle stagioni sportive 2009/10 (dal 6 aprile 2010 con la qualifica di consigliere con delega di rappresentanza), 2010/11 (con la qualifica di Presidente), 2011/12 (con la qualifica di Presidente) e 2012/13 (con la qualifica di Presidente): per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), poiché nella sua veste di Presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl: 1. nel periodo d’imposta 2009/2010, ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non sono stati, pertanto, dichiarati ricavi per complessivi euro 317.744, dei quali euro 243.336 annotati in contabilità, euro 2.717,50 non annotati, euro 65.356 derivanti dalle indagini finanziarie ed euro 6.344 relativi a omessa fatturazione); è stata presentata un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 33 soggetti percipienti; non sono state operate a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF per euro 11.213; non sono state operate ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute per euro 461; è stata determinata una maggiore base imponibile ai fini IRAP di euro 317.744 in relazione ai ricavi non dichiarati; 2. nel periodo d’imposta 2010/2011, ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non sono stati, pertanto, dichiarati ricavi per complessivi euro 272.044, dei quali euro 155.469 annotati in contabilità, euro 7.830 non annotati ed euro 108.744 derivanti dalle indagini finanziarie); è stata presentata un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 31 soggetti percipienti; non sono state operate a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF per euro 21.628; non sono state operate ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute per euro 848; è stata determinata una maggiore base imponibile ai fini IRAP di euro 272.044 in relazione ai ricavi non dichiarati; 3. nel periodo d’imposta 2011/2012, ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non sono stati, pertanto, dichiarati ricavi per complessivi euro 316.614, dei quali euro 156.917 annotati in contabilità, euro 64.337 non annotati ed euro 95.720 derivanti dalle indagini finanziarie); è stata presentata un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 37 soggetti percipienti; non sono state operate a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF per euro 17.581; non sono state operate ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute per euro 689; è stata determinata una maggiore base imponibile ai fini IRAP di euro 316.614 in relazione ai ricavi non dichiarati; 4. relativamente al periodo d’imposta 2010, non ha presentato la dichiarazione in materia di I.V.A. per euro 49.347 e ha omesso il versamento di I.V.A. di euro 24.711 scaturente da liquidazioni periodiche; 5. relativamente al periodo d’imposta 2011 non ha presentato la dichiarazione in materia di I.V.A. per euro 94.574 e ha omesso il versamento di I.V.A. di euro 29.474 scaturente da liquidazioni periodiche; 6. relativamente al periodo d’imposta 2012 (fino al 29 febbraio) non ha presentato la dichiarazione in materia di I.V.A. per euro 5.819; 7. ha procurato all’AC Voghera Srl, attraverso le violazioni di natura fiscale commesse, ingenti risorse economiche aggiuntive alle quali la Società non avrebbe avuto diritto, ma delle quali ha beneficiato nella gestione della propria attività, in danno delle altre Società partecipanti al campionato di competenza, così alterando la regolarità di quest’ultimo; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata nei paragrafi C, D, G e I6; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver tempestivamente comunicato alla Lega di competenza l’assunzione da parte del Sig. Donato Troiano della rappresentanza in ambito sportivo dell’AC Voghera Srl, attribuitagli in forza del mandato conferitogli il 26 marzo 2010; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata nei paragrafi B e I7; Il Sig. Donato Troiano, che dell’AC Voghera Srl è direttore generale dal 26 marzo 2010, è stato membro del consiglio direttivo con la qualifica di consigliere con delega di rappresentanza nella stagione sportiva 2012/13, nonché, in base a quanto riferito dal Sig. Francesco Ialenti alla Guardia di Finanza di Voghera e riportato nella Comunicazione di Notizia di Reato prot. n. 0461303, che ha dato luogo al procedimento penale n. 60/1290/13 RGNR aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, gestore di fatto del sodalizio: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), poiché nella sua veste di direttore generale e titolare della rappresentanza dell’AC Voghera Srl in ambito sportivo, nonché gestore di fatto del sodalizio, avuto riguardo ai poteri esercitati tanto in ambito civilistico, quanto in ambito sportivo in forza del mandato conferitogli il 26 marzo 2010, ha concorso alle violazioni poste in atto dal Sig. Francesco Ialenti e, in particolare: 1. nel periodo d’imposta 2009/2010, ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non sono stati, pertanto, dichiarati ricavi per complessivi euro 317.744, dei quali euro 243.336 annotati in contabilità, euro 2.717,50 non annotati, euro 65.356 derivanti dalle indagini finanziarie ed euro 6.344 relativi a omessa fatturazione); è stata presentata un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 33 soggetti percipienti; non sono state operate a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF per euro 11.213; non sono state operate ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute per euro 461; è stata determinata una maggiore base imponibile ai fini IRAP di euro 317.744 in relazione ai ricavi non dichiarati; 2. nel periodo d’imposta 2010/2011, ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non sono stati, pertanto, dichiarati ricavi per complessivi euro 272.044, dei quali euro 155.469 annotati in contabilità, euro 7.830 non annotati ed euro 108.744 derivanti dalle indagini finanziarie); è stata presentata un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 31 soggetti percipienti; non sono state operate a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF per euro 21.628; non sono state operate ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute per euro 848; è stata determinata una maggiore base imponibile ai fini IRAP di euro 272.044 in relazione ai ricavi non dichiarati; 3. nel periodo d’imposta 2011/2012, ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non sono stati, pertanto, dichiarati ricavi per complessivi euro 316.614, dei quali euro 156.917 annotati in contabilità, euro 64.337 non annotati ed euro 95.720 derivanti dalle indagini finanziarie); è stata presentata un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 37 soggetti percipienti; non sono state operate a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF per euro 17.581; non sono state operate ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute per euro 689; è stata determinata una maggiore base imponibile ai fini IRAP di euro 316.614 in relazione ai ricavi non dichiarati; 4. relativamente al periodo d’imposta 2010, non ha presentato la dichiarazione in materia di I.V.A. per euro 49.347 e ha omesso il versamento di I.V.A. di euro 24.711 scaturente da liquidazioni periodiche; 5. relativamente al periodo d’imposta 2011 non ha presentato la dichiarazione in materia di I.V.A. per euro 94.574 e ha omesso il versamento di I.V.A. di euro 29.474 scaturente da liquidazioni periodiche; 6. relativamente al periodo d’imposta 2012 (fino al 29 febbraio) non ha presentato la dichiarazione in materia di I.V.A. per euro 5.819; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata nei paragrafi C, D, G e I7; per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver tempestivamente comunicato alla Lega di competenza l’assunzione della rappresentanza in ambito sportivo dell’AC Voghera Srl, attribuitagli in forza del mandato conferitogli il 26 marzo 2010; in particolare, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata nei paragrafi B, C, D, G e I7; la Società AC Voghera Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per le condotte da ascriversi ai propri rappresentanti legali e tesserati all’epoca dei fatti. Il dibattimento Alla riunione odierna, il Procuratore federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i deferiti le seguenti sanzioni: - Francesco Bruno Capriulo squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali nel caso di eventuale tesseramento; - Luca Del Chiaro: inibizione per giorni 35 (trentacinque) nel caso di eventuale tesseramento; - Williams Finelli: squalifica per 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - Francesco Ialenti: inibizione per anni 5 (cinque), con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc; - Donato Troiano: inibizione per anni 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); - AC Voghera Srl: ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). È comparso il calciatore Williams Finelli, il quale si è rimesso alle decisioni di questo Tribunale e ha chiesto infliggersi sanzione minima. I motivi della decisione Ritiene il Tribunale accertata per tabulas, non contestata e quindi da considerarsi comprovata la responsabilità di tutti i deferiti. Nel merito appare del tutto evidente che la documentazione depositata in atti dalla Procura federale è idonea a far ritenere che nella specie i deferiti, ciascuno in ragione delle sue specifiche cariche e competenze. Da tutti i fatti evidenziati dalla Procura con esaustiva documentazione, da considerare anche unitariamente, emerge in modo incontestabile il quadro di una amministrazione e di una gestione condotta in modo assolutamente irregolare, in spregio a ogni regola societaria, contabile e fiscale, connotata da impegni economici e spese del tutto fuori controllo ed in particolare: i dati economico-finanziari dell’AC Voghera Srl riferiti ai tre bilanci disponibili 2007/08 (l’ultima stagione prima dell’avvento del Sig. Roberto Ascagni), 2008/09 (gestione Ascagni) e 2009/10 (prima stagione di gestione da parte del gruppo Troiano) mostrano un degrado progressivo, con un risultato d’esercizio che passa da euro 1.000 di utile nel 2007/08, a perdite per euro 60.000 nel 2008/09 ed euro 347.000 nel 2009/10; il risultato negativo contabilizzato nell’esercizio 2008/09 rispetto all’utile dell’anno precedente si spiega essenzialmente con un incremento dei costi per i servizi e per il personale; l’assenza delle sopravvenienze attive iscritte nel bilancio 2008/09, che avevano, peraltro, compensato il drastico calo dei proventi da sponsorizzazioni e che erano state generate dall’assunzione da parte del socio unico subentrante Roberto Ascagni di tutti i debiti assunti dalla precedente gestione al 30 giugno 2009 per complessivi euro 497.948, ha, invece, determinato l’ingente perdita conseguita dalla Società nel 2009/10, nonostante tale esercizio fosse stato caratterizzato da un contenimento dei costi della produzione e da un aumento dei ricavi delle vendite; il Patrimonio Netto al 30 giugno 2010 era, in ogni caso, rimasto positivo per euro 61.007 grazie ai versamenti in conto aumento capitale sociale di euro 301.704 effettuati nel corso dell’esercizio; i debiti tributari esistenti al 30 giugno 2009 erano pari a euro 112.097 a fronte di un passivo patrimoniale ammontante a euro 634.973, mentre al 30 giugno 2010 erano pari a euro 105.082 a fronte di un passivo patrimoniale ammontante a euro 548.118;inoltre la verifica della Guardia di Finanza, sintetizzata nel processo verbale di constatazione del 3 luglio 2013, ha accertato che: - i documenti contabili riferibili all’AC Voghera Srl erano inattendibili; - con riferimento all’esercizio 2008/09, i ricavi non dichiarati dalla Società, che avevano dato luogo a un’evasione a causa della maggiore base imponibile, erano stati pari euro 206.000 circa e le ritenute non effettuate erano state pari a euro 74.000 circa; - con riferimento all’esercizio 2009/10, i ricavi non dichiarati, che avevano dato luogo a un’evasione a causa della maggiore base imponibile, erano stati pari euro 318.000 circa e le ritenute non effettuate erano state pari a euro 11.000 circa; - con riferimento all’esercizio 2009/10, i ricavi non dichiarati, che avevano dato luogo a un’evasione a causa della maggiore base imponibile, erano stati pari euro 318.000 circa e le ritenute non effettuate erano state pari a euro 11.000 circa; inoltre è emerso che l’AC Voghera Srl: ha presentato una dichiarazione infedele relativa al periodo d’imposta 2008/2009; - ha omesso di presentare la dichiarazione “Modello SC – Società di capitali” relativamente all’anno 2010; - ha approvato con grave ritardo i bilanci per gli esercizi 2008/09 (in data 27 ottobre 2010) e 2009/10 (in data 6 dicembre 2011); - non ha presentato i bilanci al 30 giugno 2011 e al 30 giugno 2012; - ha contabilizzato nei bilanci al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010 gravi perdite e ingenti debiti tributari; - ha gestito una rilevante contabilità “in nero” con la quale ha sostenuto le spese correnti dell’attività sportiva e, in particolare, ha stipendiato i propri tesserati; infatti, nella stagione sportiva 2008/09 ha emesso numerosi assegni e ha effettuato prelevamenti in contanti per corrispondere compensi e indennità ai calciatori, che non sempre erano corrispondenti a quelli indicati negli accordi economici redatti, nonché per pagare affitti e spese connesse agli appartamenti dati in uso agli atleti provenienti da altre città; - in ragione delle rilevanti irregolarità formali accertate dagli inquirenti, ha presentato documenti contabili complessivamente inattendibili, volti a rendere una descrizione non veritiera della capacità reddituale del soggetto verificato; - nell’esercizio 2008/2009 la Società non ha tenuto il libro inventari, ha tenuto in modo non regolare il libro soci, non ha regolarmente numerato le fatture attive e passive, non ha conservato i documenti contabili dell’anno, ha ritardato la presentazione del bilancio d’esercizio e della nota integrativa e non ha rilasciato la certificazione relativa ai compensi corrisposti e alle ritenute operate; - nell’esercizio 2009/2010 la Società ha tenuto in modo non regolare il libro inventari e il libro soci, non ha regolarmente numerato le fatture attive e passive, non ha conservato i documenti contabili dell’anno, ha ritardato la presentazione del bilancio d’esercizio e della nota integrativa e non ha rilasciato la certificazione relativa ai compensi corrisposti e alle ritenute operate; - nell’esercizio 2010/2011 la Società non ha tenuto il libro inventari, ha tenuto in modo non regolare il libro soci e il registro dei corrispettivi, non ha regolarmente numerato le fatture attive e passive, non ha presentato il bilancio e non ha rilasciato la certificazione relativa ai compensi corrisposti; - nell’esercizio 2011/2012 la Società non ha tenuto il libro inventari, ha tenuto in modo non regolare il libro soci, non ha regolarmente numerato le fatture attive e passive, non ha presentato il bilancio e non ha rilasciato la certificazione relativa ai compensi corrisposti; - ha ricevuto e non dichiarato un contratto di sponsorizzazione dalla F.lli Foppiani Trasporti Srl, a carico della quale il 16 luglio 2008 è stata emessa dall’Hotel Rendez Vouz di Chatillon (AO) la fattura di euro 22.800 relativa al soggiorno nella struttura della squadra dell’AC Voghera Srl durante il ritiro estivo; l’irregolare intestazione della fattura, che avrebbe dovuto, invece, essere stata emessa a carico dell’AC Voghera Srl e che, del resto, era stata reperita tra i documenti contabili della Società, era stata espressamente richiesta dal Sig. Fabrizio Catenacci; quest’ultimo, infatti, come dichiarato dal Sig. Roberto Ascagni agli inquirenti nel verbale del 3 luglio 2013, era il Presidente occulto del sodalizio, in quanto organizzava e gestiva tutte le operazioni finanziarie e, nel primo semestre dell’esercizio 2008, si era anche occupato dell’organizzazione del ritiro della squadra presso l’albergo di Chatillon (AO), del reperimento di numerosi sponsor, della sottoscrizione di alcuni accordi in nome e per conto del medesimo Roberto Ascagni e della conclusione di accordi con diversi giocatori; il Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Tenenza di Voghera (PV) della Guardia di Finanza di Voghera il 3 luglio 2013 ha evidenziato anche che l’AC Voghera Srl nella stagione 2008/09 ha remunerato irregolarmente i propri tesserati; gli ispettori della G.d.F., nonostante la lacunosità della contabilità societaria, hanno accertato l’effettuazione di tali pagamenti dell’AC Voghera Srl ai propri tesserati grazie: - alle testimonianze del Sig. Ascagni e del Sig. Ialenti, che hanno consentito di ricostruire alcuni flussi di denaro; - all’esame delle scritture private concluse dalla Società con i tesserati e rinvenute tra la contabilità; - all’esame di alcuni file contenuti nei personal computer della Società; - al confronto tra gli accordi conclusi dall’AC Voghera Srl con i tesserati attraverso scritture private, i contratti depositati in Lega e i pagamenti effettivamente eseguiti in favore dei calciatori; nella stagione sportiva 2008/09, in particolare, come dichiarato dal Sig. Roberto Ascagni, sono state pagate ad alcuni giocatori (tra i quali il Sig. Simone Baudinelli, il Sig. Luca Del Chiaro, il Sig. Filippo Catenacci, il Sig. Marcello Genocchio, il Sig. Williams Finelli e altri che lo stesso non è stato in grado all’epoca di indicare) somme di denaro eccedenti i 7.500 euro annui (limite entro il quale i pagamenti ricevuti nel medesimo periodo d’imposta a titolo di rimborso spese non concorrono alla formazione del reddito del percipiente e non sono, quindi, tassati) attraverso prelevamenti per complessivi euro 155.000, effettuati tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; durante le indagini, poi, gli inquirenti hanno rinvenuto tra la documentazione della Società n. 24 scritture private che hanno regolato i rapporti contrattuali con altrettanti calciatori; tutti questi documenti recano la firma del Sig. Ascagni, per conto dell’AC Voghera Srl, e 9dei calciatori e sono stati sottoscritti tra il 14 giugno 2008 e il 16 dicembre 2008; le scritture private evidenziano, che alcuni dei calciatori hanno, peraltro, percepito somme di denaro eccedenti il limite di euro 25.822,00 imposto dalla normativa federale vigente per i calciatori non professionisti (combinato disposto dell’art. 29, comma 3, delle NOIF e dell’art. 94 ter delle NOIF), come emerge dalle pagine 113 e seguenti del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Voghera il 3 luglio 2013. - Tutto ciò ha dato seguito ad una serie di procedimenti penali nei confronti degli amministratori della Società che si sono conclusi con diverse condanne evidenziando in maniera inequivocabile le responsabilità disciplinari dei deferiti; si tratta, come è di tutta evidenza, di condotte pienamente coscienti, volontarie e dolose da cui si ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui agli articoli del CGS e delle NOIF contestati. Vanno ritenute congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge le seguenti sanzioni: - per Francesco Bruno Capriulo squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali nel caso di eventuale tesseramento; - per Luca Del Chiaro: inibizione per giorni 35 (trentacinque) nel caso di eventuale tesseramento; - per Williams Finelli: squalifica per 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per Francesco Ialenti: inibizione per anni 3 (tre); - per Donato Troiano: inibizione per anni 2 (due) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); - per AC Voghera Srl: ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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