F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI SIMI (componente della Delegazione Provinciale FIGC di Lucca) – (nota n. 2612/1058 pf14-15 MS/vdb del 17.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015
(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI SIMI (componente della Delegazione Provinciale FIGC di Lucca) - (nota n. 2612/1058 pf14-15 MS/vdb del 17.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 17 settembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare: 1. Il Signor Pierluigi Simi, componente della Delegazione Provinciale FIGC Lucca, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché dei corrispondenti principi contenuti nell’art. 54 del Regolamento LND, per avere autonomamente presentato al Tribunale Federale Nazionale una denuncia contro la Società AS Lucchese Libertas 1905, segnalandone il comportamento scorretto per non avere rilasciato gli accrediti richiesti dai componenti la delegazione provinciale in possesso di tessera federale per assistere alla gara Lucchese – Pisa del 21.3.2015, utilizzando carta intestata della Delegazione, senza averne titolo ed all’utilizzo, a tal fine, della carta intestata. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione della sanzione della sospensione di 40 giorni a carico del Signor Pierluigi Simi. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 8.4.2015 il Presidente del CR Toscana della FIGC, segnalava a quest’Ufficio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Pierluigi Simi, componente della Delegazione Provinciale di Lucca, il quale intraprendeva autonomamente un’azione di denuncia nei confronti della Società AS Lucchese Libertas 1905, utilizzando la carta intestata della Delegazione senza averne titolo né autorizzazione e l’indirizzo di posta elettronica della delegazione per inviare la relativa richiesta di accrediti alla Società, senza la firma del Delegato Provinciale. L’azione di denuncia presentata dal Simi aveva ad oggetto il comportamento, a dire del deferito, scorretto, tenuto dalla Società AS Lucchese Libertas 1905 la quale, in occasione della gara Lucchese – Pisa del 21.3.2015, valevole per il campionato di Lega Pro, pur in presenza di una richiesta di accrediti proveniente dalla Delegazione Provinciale di Lucca in favore dei titolari di tessere federali, ne rifiutava il rilascio, violando, sempre secondo il Simi, l’art. 70 delle NOIF. A fronte delle prove raccolte dalla Procura Federale, non emergono profili di responsabilità ascrivibili al deferito. Il Signor Simi non ha violato alcuna specifica norma, in quanto ha agito a pieno titolo, in qualità di componente della Delegazione Provinciale di Lucca. Alla luce di quanto sopra, non risulta sussistere alcun tipo di comportamento antiregolamentare ascrivibile a carico del Signor Pierluigi Simi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale, e proscioglie il Signor Pierluigi Simi da ogni addebito.
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