F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONIO MURA (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio) – (nota n. 3196/994pf13-14/AM/pp del 7.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015
(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONIO MURA (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio) - (nota n. 3196/994pf13-14/AM/pp del 7.10.2015). Il Deferimento Con atto del 7 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale il Sig. Tonio Mura, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 8) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2013, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3. La Procura rappresenta che la Società ha ottenuto l’applicazione di sanzione senza incolpazione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Co.Vi.So.D. pervenuta alla stessa Procura in data 24.12.2013, con la quale la predetta Commissione evidenzia il mancato deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da giuoco per l’iscrizione al campionato di serie D - anno 2013-2014 da parte della Selargius Calcio. Il dibattimento Alla riunione del 2 dicembre 2015 è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione della seguente sanzione: giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Tonio Mura; nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e pertanto deve essere accolto. Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che il Sig. Mura, nella suddetta qualità, non ha provveduto a depositare nel termine del 12 luglio 2013 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’ente proprietario per l’anno 2013-14 come prescritto al punto 8) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, in violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 8) pag. 3 del comunicato predetto. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) nei confronti del Sig. Tonio Mura.
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