F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015 (68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) – (nota n. 3264/715pf14-15/DP/fda del 8.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 04 Dicembre 2015
(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) - (nota n. 3264/715pf14-15/DP/fda del 8.10.2015). Il Deferimento Con atto dell’8 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito allo Scrivente Tribunale il Sig. Augusto Cristofari, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore Alessio Antico, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 100/CAE 2013-2014 del 26.1.2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La Procura ha deferito anche la Società US Palestrina 1919 SSARLD per responsabilità oggettiva. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della L.N.D. - Dipartimento Interregionale del 3.3.2015, che ha segnalato il predetto mancato adempimento. Alla riunione del 2 dicembre 2015 è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Augusto Cristofari la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - per la Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e pertanto deve essere accolto. Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente che il Sig. Cristofari, nella suddetta qualità, non ha provveduto ad effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il pagamento di euro 6.400,00 in favore del calciatore Alessio Antico stabilito dalla Commissione accordi economici della LND in data 26.1.2015, comunicata alla Società con comunicazione da questa ricevuta in data 30.1.2015, così incorrendo nella violazione della disciplina predetta richiamata dalla Procura. Dalla responsabilità del Sig. Cristofari consegue quella oggettiva della Società US Palestrina 1919 SSARLD. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al Sig. Augusto Cristofari la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società US Palestrina 1919 SSARLD (già US Palestrina 1919 Srl) la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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