F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE – (nota n. 3272/741pf14-15/DP/fda del 9.10.2015). (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE – (nota n. 3155/740 pf14-15 DP/fda del 6.10.2015). (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE – (nota n. 3725/676 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015). (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE – (nota n. 3732/742 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3272/741pf14-15/DP/fda del 9.10.2015). (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3155/740 pf14-15 DP/fda del 6.10.2015). (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3725/676 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015). (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 3732/742 pf14-15 DP/fda del 21.10.2015). La Procura Federale, con quattro distinti atti rispettivamente datati 6, 9 e 21 ottobre 2015, che si reputa opportuno riunire per ragioni di connessione, ha deferito a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Raffaele Riccio, all’epoca dei fatti presidente della ASD Napoli Calcio Femminile, nonché l’ASD Napoli Calcio Femminile, ai quali ha contestato in capo al Riccio la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS per non aver corrisposto alle calciatrici Gioia Margherita Masia, Antonia Morra, Roberta Filippozzi e Penelope Riboldi le somme che erano state loro riconosciute dalla Commissione Accordi Economici della LND su ricorso delle stesse calciatrici e che avevano trovato conferma nei procedimenti d’appello innanzi il Tribunale Federale Nazionale sezione vertenze economiche, promossi 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 dalla Società; in capo alla ASD Napoli Calcio Femminile la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio presidente. Le somme di che trattasi, comprensive dei costi dei procedimenti, erano state per la Masia di € 3.900,00; per la Morra di € 5.400,00; per la Filippozzi e per la Riboldi di € 3.900,00 ciascuna. Gli accordi economici tra la Società e le calciatrici risalivano alla stagione sportiva 2012/2013 e le decisioni dei competenti organi di giustizia si erano avute per la Masia il 22 agosto 2014, per la Morra il 15 agosto 2014, per la Filippozzi il 22 agosto 2014, per la Riboldi il 25 agosto 2014; per tutte in grado di appello il 17 dicembre 2014. Ogni singola decisione, ai fini dell’adempimento nel termine dei successivi trenta giorni, era stata comunicata alla Società con lettere raccomandate, ricevute dalla destinataria il 3 marzo 2015. Nel corso della riunione odierna la Procura Federale, illustrati i deferimenti, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni disciplinari: inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Raffaele Riccio, penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica per la ASD Calcio Napoli Femminile, da scontarsi nella stagione in corso, in una all’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila). Nessuno è comparso per la parte deferita. Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue. La Società ASD Calcio Napoli Femminile in data 2 dicembre 2015 ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria scritta con allegata documentazione, che non può essere esaminata da questo Tribunale essendo tardiva e che va pertanto stralciata dagli atti del procedimento (art. 30 comma 10 CGS). Ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 inciso 2 delle NOIF, le somme accertate come dovute dalla C.A.E. della LND devono essere corrisposte dalla Società agli aventi diritto entro giorni trenta dalla comunicazione della decisione; ove contro tale decisione sia stato proposto appello, il termine dei trenta giorni decorre dalla comunicazione di tale ultima decisione del T.F.N. sezione vertenze economiche. Nel caso in esame risulta documentalmente provato tanto l’invio quanto il ricevimento da parte della Società delle comunicazioni delle decisioni, mentre appare certo che i pagamenti non sono stati effettuati, come si evince tra l’altro dalla denuncia presentata dalle calciatrici alla Procura Federale, dalla quale hanno tratto le mosse i quattro deferimenti. Giusto il richiamo dell’art. 94 ter NOIF all’art. 8 CGS, vanno applicate le sanzioni previste ai commi 9 e 10 di detta norma, che appare tuttavia equo applicare in maniera ridotta rispetto al chiesto. Nulla a titolo di ammenda, non prevista dalla norma. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la riunione dei deferimenti; accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Raffaele Riccio, nella qualità di Presidente della ASD Napoli Calcio Femminile, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Napoli Calcio Femminile la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso.
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