F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. – (nota n. 2313/506 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015). (31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. – (nota n. 2312/451 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2313/506 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015). (31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2312/451 pf14-15 MS/vdb dell’8.9.2015). La Procura Federale, con due distinti atti entrambi datati 8 settembre 2015, ha deferito a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Daniele Pintus, all’epoca dei fatti presidente della ASD Torres Calcio Femminile, nonché l’ASD Torres Calcio Femminile, ai quali ha contestato in capo al Pintus la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS per non aver corrisposto alle calciatrici Veronica Maglia e Patrizia Panico le somme che erano state loro riconosciute dalla Commissione Accordi Economici della LND su ricorso delle stesse calciatrici; in capo alla ASD Torres Calcio Femminile la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio presidente. Le somme di che trattasi erano state per la Maglia di € 12.500,00, maturate all’esito di due separati ricorsi e per la Panico di € 17.500,00. Gli accordi economici tra la Società e le calciatrici risalivano alla stagione sportiva 2013/2014 e le decisioni della CAE si erano avute per la Maglia il 25 giugno 2014 e per la Panico il 17 novembre 2014. Le decisioni erano state comunicate alla Società ai fini dell’adempimento nel termine dei successivi trenta giorni con lettere raccomandate ricevute dalla destinataria. Né il presidente Pintus né l’ASD Torres Calcio Femminile hanno contro dedotto; non sono altresì comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrati i deferimenti, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 12 (dodici) per il Sig. Daniele Pintus, penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica per la ASD Torres Calcio Femminile, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso ed ammenda di € 6.000,00 (euro seimila). Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue. Occorre preliminarmente evidenziare che Il presente deferimento torna in discussione dalla riunione del 26 ottobre 2015, nella quale era stata disposta la restituzione degli atti alla Procura Federale perché non si era perfezionata la convocazione per la suddetta riunione e non vi era la prova dell’avvenuta notifica del deferimento. Tale prova è stata successivamente data dall’Organo requirente (veggasi nota del 29 ottobre 2015), con conseguente rifissazione della riunione odierna. Il relativo avviso di convocazione, inviato alla Società deferita ASD Torres Calcio Femminile, corrente in Sassari Via Coradduzza n. 1 ed al Sig. Daniele Pintus al medesimo indirizzo, è stato tuttavia rifiutato, mentre è stata acquisita agli atti di questo procedimento una nota della Società Torres Calcio Femminile Sassari, datata 29 novembre 2015, a mezzo della quale la scrivente ha dichiarato che la Via Coradduzza n. 1 in Sassari è la propria sede e non quella della Società ASD Torres Calcio Femminile. Tale ultima Società, peraltro, non risulta censita presso l’Anagrafe Federale, Sistema 400. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di rigetto del deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare rigetta il deferimento.
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