F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl – (nota n. 3535/678 pf14-15 DP/fda del 15.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (Amministratore unico e legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 Srl - (nota n. 3535/678 pf14-15 DP/fda del 15.10.2015). La Procura Federale, con atto del 15 ottobre 2015, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Domenico Capitani, amministratore unico e legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II – Criteri infrastrutturale – ultima parte ed allegato B, criteri B punto 17 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici Lega Pro stagione 2014/2015, pubblicato sul C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014, per non aver sanato, entro il termine del 31 gennaio 2015, la carenza nel numero di postazioni attrezzate e coperte presenti nella tribuna stampa dello stadio Vanni Sanna di Sassari, inferiore al minimo richiesto di 30. È stata altresì deferita la Società Sef Torres 1903 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Detta carenza infrastrutturale era stata contestata alla Società con nota 15 dicembre 2015 della Commissione Criteri Infrastrutturali a seguito della certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico dell’11 dicembre 2014. Il Sig. Domenico Capitani e la Società Sef Torres 1903 Srl hanno fatto pervenire a questo Tribunale, nonché alla Procura Federale, la memoria difensiva 27 novembre 2015, con la quale hanno dedotto di aver provveduto alla messa a norma della tribuna e di aver comunicato alla Lega di competenza l’avvenuto adeguamento, senza peraltro che fosse stato effettuato il successivo sopralluogo da parte di incaricati della Lega, finalizzato alla verifica della modifica; eccepiscono che prima del deferimento doveva essere loro contestato il perdurare della inadempienza e concludono per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l’applicazione di sanzioni minime, anche in considerazione del fatto, che al momento del deferimento, la Società ricopriva lo status di dilettante perché non faceva più parte della Lega Pro. All’udienza odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con l’inibizione di gg. 30 (giorni trenta) a carico del Sig. Domenico Capitani e con l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) a carico della Società Sef Torres 1902 Srl. È altresì comparsa la parte deferita a mezzo del proprio difensore di fiducia, la quale si è riportata alla memoria difensiva, che ha ampiamente illustrato. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. I deferiti hanno prodotto con la memoria difensiva una mail indirizzata alla segreteria della Lega Pro contenente la foto del locale tribuna stampa dello stadio Vanni Sassa di Sassari, che a loro dire comproverebbe l’avvenuta modifica. Tuttavia tale documento non depone a favore dei deferiti in quanto la data della mail, chiaramente leggibile, è il 19 febbraio 2015 ed è quindi successiva al termine perentorio del 31 gennaio 2015, che, in mancanza di altri e diversi riscontri, non risulta essere stato rispettato dalla Società. Il deferimento deve essere pertanto accolto in una alle sanzioni chieste dalla Procura Federale, che, limitatamente all’ammenda, appare equo ridurre entro limiti di minore entità. P.Q.M. il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Domenico Capitani, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di gg. 30 (giorni trenta) ed alla Società SEF Torres 1903 Srl l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).
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