F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PATITUCCI (Presidente della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), Società FC CIVITANOVESE 1919 SSD Srl – (nota n. 2927/728 pf14-15 GT/dl del 29.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PATITUCCI (Presidente della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), GIORGIO BRESCIANI (Direttore Generale della Società FC Civitanovese 1919 SSD Srl), Società FC CIVITANOVESE 1919 SSD Srl - (nota n. 2927/728 pf14-15 GT/dl del 29.9.2015). Il deferimento Con atto di deferimento del 29.09.2015 il Procuratore Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di: - Patitucci Luciano, Presidente della FC Civitanovese 1919, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 91 delle NOIF e dei principi stabiliti dal protocollo d’intesa del 21.10.2004 sottoscritto tra AIC e la LND, per inosservanza, nella stagione sportiva 2014-2015, dei doveri derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, che incombono ad una Società ed ai suoi amministratori, nei confronti dei tesserati, ai quali non venivano corrisposti i compensi contrattualmente previsti, inoltre per non aver messo la squadra in condizione di poter svolgere regolarmente la preparazione tecnico-sportiva; - Bresciani Giorgio, Direttore Generale della Società FC Civitanovese, per inosservanza dei doveri derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, che incombono su una Società ed i suoi amministratori, nei confronti dei tesserati ai quali non sono stati corrisposti i compensi contrattualmente previsti, inoltre, per aver posto in essere accordi tra la Società FC Civitanovese ed alcuni tesserati, di compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari in violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione agli artt. 91, 94 e 94 ter delle NOIF ed ai principi stabiliti dal protocollo d’intesa del 21.10.2004 sottoscritto tra AIC e la LND; - Società FC Civitanovese 1919, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti posti in essere, rispettivamente dal Presidente Patitucci Luciano e dal Direttore Generale Bresciani Giorgio. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il solo Bresciani Giorgio, tramite il proprio difensore, faceva pervenire una memoria difensiva in cui, in via preliminare, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri tesserati, con restituzione degli atti alla Procura Federale; nel merito eccepiva l’inesistenza di qualsiasi violazione in capo al deferito e l’assenza di responsabilità dello stesso attese le sue dimissioni a far data dal febbraio 2015; l’altro deferito e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. Il dibattimento Nella seduta del 3.12.2015, erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore del deferito Bresciani Giorgio, il quale insisteva nella eccezione preliminare e nel merito chiedeva il proscioglimento dello stesso dagli addebiti contestati, in subordine inflizione di una sanzione simbolica. Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l’applicazione della inibizione per mesi 9 (nove) per Patitucci Luciano, la inibizione per mesi 9 (nove) per Bresciani Giorgio. Motivi della decisione In via preliminare, il Collegio giudicante, in merito alla posizione della Società FC Civitanovese 1919 Srl SSD, preso atto della revoca dell’affiliazione della predetta Società avvenuta in data 17.7.2015, giusta certificazione della segreteria, dispone il non luogo a procedersi nei confronti della stessa. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio Giudicante che non può trovare accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa del deferito Bresciani Giorgio di esistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, atteso che l’istituto invocato è proprio del diritto processuale civile e si applica nei casi in cui la decisione non può essere resa se non nei confronti di più parti, sicché queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Nel caso di specie, trattandosi di giudizio disciplinare, gli altri tesserati non assumono il ruolo di litisconsorti, ma eventualmente di coincolpati, circostanza che la Procura Federale, a seguito dell’attività di indagine espletata, ha ritenuto non sussistente, motivando adeguatamente tale scelta nell’atto di deferimento. Nel merito, il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento. L’attività di indagine della Procura Federale, trae origine da un documento, a firma dei calciatori, inviato alla Società ed alla Procura Federale, in cui si segnalava la precarietà dal punto di vista organizzativo e gestionale della Società FC Civitanovese 1919 e il mancato pagamento delle spettanze ai tesserati dal mese di novembre 2014. Attraverso l’audizione di diversi tesserati è stato possibile appurare, in maniera chiara e senza ombra di dubbio, che la Società FC Civitanovese 1919, in assenza del Presidente, veniva gestita dal Direttore Generale Bresciani Giorgio, in piena autonomia, provvedendo questi a concludere gli accordi e le pattuizioni economiche con i tesserati, alla riscossione degli incassi e delle rette del settore giovanile. Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Bresciani, dall’attività d’indagine è emerso, da parte del Direttore Generale Bresciani Giorgio, la pattuizione con i tesserati di compensi, premi ed indennità in contrasto con la normativa Federale ed in particolare con quanto stabilito dall’art. 94 e 94 ter NOIF. Le dichiarazioni raccolte, infatti, evidenziano la sistematica pattuizione di compensi extra rispetto a quelli contrattualmente previsti (vd. Dichiarazioni Maurizio Bilanzola, Amodeo Giovanni, Ferrini Francesco, Margarita Daniel, Degano Daniele e Pintori Andrea) in palese violazione dell’art. 94 NOIF. Anche la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 91 NOIF risulta provata per entrambi i tesserati. La norma, infatti, statuisce che le Società, in relazione alla serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti ed i criteri previste dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento. Ebbene, quanto lamentato dai tesserati con la nota dell’11.03.2015, inviata alla Società e alla Procura Federale, del mancato rispetto da parte della Società FC Civitanovese delle obbligazioni assunte con i tesserati e con i fornitori, ha trovato puntuale riscontro dalle indagini espletate. Nella copiosa documentazione raccolta dall’organo inquirente è emersa una situazione gestionale della Società FC Civitanovese a dir poco disastrosa, con richieste di pagamenti da parte di fornitori, pignoramenti, il distacco delle utenze presso l’impianto sportivo per il mancato pagamento delle forniture, la mancanza di attrezzatura sportiva e la difficoltà dei tesserati a poter svolgere l’attività sportiva. Di tale violazione devono essere chiamati a rispondere, sia il Presidente Patitucci Luciano, quale legale rappresentante della Società, che il Direttore Generale, quest’ultimo in considerazione del diretto coinvolgimento nella gestione della Società. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a - Patitucci Luciano, la inibizione per 9 (nove) mesi; - Bresciani Giorgio, la inibizione per mesi 6 (sei); Dispone il non luogo a procedere nei confronti della Società FC Civitanovese.
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