F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 09 Dicembre 2015 (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUGARESI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa – (nota n. 2733/40 pf 15-16 SP/blp del 22.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 09 Dicembre 2015
(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUGARESI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 2733/40 pf 15-16 SP/blp del 22.9.2015).
Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione, Disciplinare Lugaresi Giorgio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver provveduto, entro il termine del 7 luglio 2015, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2014. Ha deferito inoltre la Società AC Cesena Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Amministratore Unico, come sopra descritto. Le memorie difensive Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria, corredata da documenti, con la quale ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. Il dibattimento Alla riunione del 29 ottobre 2015 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per Lugaresi Giorgio e quella di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione per la Società Cesena. Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria già versata in atti e ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Il deferito Lugaresi ha reso dichiarazioni contestando il capo di incolpazione. Il Tribunale, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, invitava i deferiti a produrre documentazione avente data certa idonea a dimostrare la validità e la tempestività delle cessioni dei crediti e di tutte le operazioni volte al ripianamento del parametro PA alla data del 7 luglio 2015. Invitava altresì i deferiti a indicare quali fossero le cessioni di credito escluse nella lettera del 9 luglio rispetto a quella del 6 luglio 2015. I deferiti depositavano documenti e nota esplicativa nella quale ribadivano la loro posizione. Alla riunione del 3 dicembre 2015 il rappresentante della Procura reiterava le richieste sanzionatorie già avanzate il 29/10. Il difensore dei deferiti insisteva nuovamente per il proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione Dalla segnalazione Co.Vi.So.C del 10/8/2015 e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che oggettivamente la Società AC Cesena Spa ha provveduto solo in data 9/7/2015, vale a dire oltre il termine del 7 luglio 2015, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2014, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016. Di fatto è pacifico che dopo la lettera inviata il 6 luglio 2015 i deferiti abbiano ritenuto opportuno provvedere al ripianamento mediante l’aumento del capitale deliberato nell’assemblea straordinaria convocata in tempi brevissimi per il 9 luglio 2015, sottoscritto e versato, così come previsto dal titolo I) par I) lett. B punto 1 sub C) del C.U. 238/A del 27/4/2015. Questa è stata la libera scelta dei deferiti che non hanno insistito con quanto esposto con la lettera del 6 luglio 2015 ma per provvedere al ripianamento hanno inteso adottare le misure illustrate il 9 luglio e ritenute valide in tale data dalla Co.Vi.So.C. Quindi oggettivamente la violazione riscontrata dalla Co.Vi.So.C., organo federale competente a valutare la questione, e contestata col deferimento della Procura, si è effettivamente verificata. Del resto a parere di questo Tribunale allorché il titolo I) par I) lett. B punto 1 sub a) del C.U. 238/A del 27/4/2015 fa riferimento a “finanziamenti postergati e infruttiferi dei soci” quale strumento per provvedere al richiesto ripianamento, si riferisce solo a effettivi conferimenti finanziari dei soci che immettano capitale nella Società e non già ad aggiustamenti contabili che si limitano a trasferire da una colonna all’altra del bilancio poste sostanzialmente passive, tanto più quando i crediti acquistati e ceduti non sono neppure nel bilancio 2014 al quale fa riferimento il parametro PA da ripianare. Ciò si evince con chiarezza non solo dalla ratio complessiva della norma ma anche da quanto previsto al punto 1 sub C) laddove in caso di aumento di capitale non effettivamente versato contestualmente alla delibera, si richiede il rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta da depositarsi entro il medesimo termine del 7 luglio. Tale interpretazione è definitivamente confermata dal successivo capoverso del titolo I) par I) lett. B punto 1 del C.U. 238/A del 27/4/2015 laddove la norma parla espressamente di “importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a, b e c”. É pertanto evidente che il ripianamento può avvenire solo mediante effettivo apporto di capitale nelle casse societarie. In questo quadro ha senso anche la precisazione che il finanziamento deve essere postergato, che altrimenti sarebbe del tutto superflua. Pertanto è infondata ab origine l’eccezione difensiva secondo la quale il ripianamento sarebbe avvenuto fin dal 6 luglio a mezzo acquisto e cessione di crediti (in parte neppure iscritti al bilancio 2014) e trasformazione di essi in finanziamento infruttifero dei soci. Questa valutazione assorbe ogni altra questione, pur sussistente, sulla effettività e tempestività delle dedotte operazioni. Va pertanto affermata la responsabilità disciplinare dei deferiti. Alla luce delle sanzioni edittali previste dall’art 8 comma 10 del CGS e dal titolo I) par I) lett. B punto 1 del C.U. 238/A del 27/4/2015 si provvede come da dispositivo. P.Q.M. Infligge a Lugaresi Giorgio l’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società AC Cesena Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva
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