F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 10 Dicembre 2015 (81) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. RICCARDO ROTA (Delegato assembleare LND-CR Campania) AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LND DEL 24.10.2015 E DI OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA NEL CORSO DELLA STESSA.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 10 Dicembre 2015
(81) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. RICCARDO ROTA (Delegato assembleare LND-CR Campania) AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LND DEL 24.10.2015 E DI OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA NEL CORSO DELLA STESSA.
Letti gli atti. Visto il ricorso proposto dal Sig. Riccardo Rota contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e nei confronti del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi in data 24 ottobre 2015, e di ogni deliberazione assunta nel corso della stessa, con particolare riferimento al C.U. n. 140 del Presidente della Lega, pubblicato in data 24 ottobre 2015 nonché al verbale dell’assemblea del 24 ottobre 2015, di contenuto ignoto, previa disapplicazione del C.U. n. 148/A della FIGC, pubblicato in data 23 settembre 2015, con il quale il Presidente Federale delibera di approvare la “modifica dell’art. 9, comma 3 , del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti con l’inserimento di una norma di attuazione e transitoria”, e quindi della modifica regolamentare introdotta del C.U. n.127 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 29 settembre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario, ai sensi della richiamata norma transitoria, ha convocato per il 24 ottobre 2015 l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente della Lega di ogni atto comunque connesso, con particolare riferimento alla “delega conferita dal Presidente federale in data 31 agosto 2015” richiamata nel C.U. n. 148/A di contenuto ignoto, ed al C.U. n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 19 ottobre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario ha comunicato l’intervenuta ammissione della sua candidatura alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Esaminate le memorie di costituzione della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti entrambe depositate in data 4 dicembre 2015. Ascoltati i legali del ricorrente che hanno replicato in ordine alla eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC e dalla LND e concluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltato il legale della FIGC che, nel riportarsi ai contenuti della propria memoria di costituzione, ha altresì eccepito la mancata notifica del ricorso al Prof. Antonio Cosentino, Presidente della LND, quale litisconsorte necessario ovvero quale controinteressato chiedendo la inammissibilità del ricorso o, in subordine, la integrazione del contraddittorio. Ascoltato altresì il legale della LND il quale ha ribadito quanto esposto nella propria memoria di costituzione concludendo per la inammissibilità del ricorso ovvero in via subordinata per il suo rigetto nel merito. Va preliminarmente esaminata l’eccezione preliminare secondo la quale la domanda in esame (trattandosi di disapplicazione di atti) avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata in ambito sportivo mentre invece il ricorrente è andato direttamente dinanzi al Giudice amministrativo. L’eccezione appare fondata. A norma del combinato disposto degli artt. 30.3 dello Statuto federale, 27.3 dello Statuto della L.N.D., 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e 3 della Legge n.280/2003 il Rota avrebbe dovuto adire in via preventiva il Collegio di garanzia dello sport del CONI. Al riguardo non può valere la replica fornita dal ricorrente in virtù della quale l’art. 12 bis dello Statuto del CONI prevederebbe che “É ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” e che dunque, non trattandosi nella fattispecie di provvedimenti di organi di giustizia federale, non si sarebbe dovuto ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport. Appare evidente che detta replica non possa essere accolta in quanto la FIGC non ha violato lo Statuto del CONI, quanto piuttosto ha esteso (come hanno fatto tante altre Federazioni) l’oggetto delle impugnative dinanzi al Collegio di garanzia. In sostanza appare evidente come il Rota abbia omesso di adempiere alla c.d. “pregiudiziale sportiva” non impugnando in tale sede (organi di giustizia federale o Collegio di Garanzia dello Sport) le modifiche approvate di cui al C.U. n. 148/A del 23 settembre 2015, atto presupposto su cui si basa tutta l’impugnativa. Accolta l’eccezione preliminare e pregiudiziale e dovendosi dunque dichiarare inammissibile l’impugnativa proposta, vengono dichiarate assorbite tutte le ulteriori eccezioni fra cui quella di omessa notifica del ricorso al Prof. Antonio Cosentino. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Riccardo Rota e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa ricorso versata.
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