F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 10 Dicembre 2015 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOTT. VINCENZO PASTORE (già Presidente del CR Campania FIGC/LND) – (nota n. 3528/132 pf15-16 SP/SS/blp del 15.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 10 Dicembre 2015 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOTT. VINCENZO PASTORE (già Presidente del CR Campania FIGC/LND) - (nota n. 3528/132 pf15-16 SP/SS/blp del 15.10.2015). Il deferimento Con provvedimento Prot. 3528/132pf15 - 16/SP/SS/blp del 15 ottobre 2015, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, il Dott. Vincenzo Pastore, già Presidente del C.R. Campania F.I.G.C./L.N.D., ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S. per aver pronunciato pubblicamente, in data 23.05.2015, in Portici (NA) nei pressi della Chiesa del Buon Consiglio sita al Corso Garibaldi, in concomitanza delle esequie della moglie dell’A.B. Antonio De Marco, dinanzi ad una pluralità di persone, espressioni offensive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della Sez. A.I.A. di Nocera Inferiore Sig. Salvatore Gubitosa, così ledendo gravemente la reputazione dello stesso ed in particolare, come riportato dall’esposto del 15.06.2015 dal Sig. Gubitosa: << il Presidente Pastore accennava ad allontanarsi quando, compiuti alcuni passi, si voltava verso di me profferendomi, a voce alta, in dialetto napoletano e da lontano: “Buttati a mare, buttati a mare” per poi aggiungere: “sei un uomo di merda” ….;>> ledendo in tal modo la reputazione dello stesso. Le memorie difensive. La difesa della parte deferita ha fatto pervenire rituale memoria contenente la richiesta di escussione dei testi Pierro Andrea, Pagano Franco e D’Antonio Gaetano, tutti dati per presenti sul luogo del riferito episodio e, pertanto, verosimilmente informati sui fatti. Le dette testimonianze, assunte privatamente dalla difesa del deferito, registrate su c.d. e compiutamente trascritte, sono state prodotte nel presente giudizio. In ordine alla detta iniziativa istruttoria, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, al termine della riunione del 26 novembre 2015 ha così provveduto: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, sulle istanze istruttorie della difesa del deferito, alle quali si è opposta la Procura Federale; considerato che i mezzi istruttori utilizzati dalla difesa, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali raccolte dal difensore non sono ammissibili perché non previsti dalla vigente normativa federale; ritenuto opportuno e utile ai fini del decidere ammettere la prova testimoniale sui fatti del giudizio con i testi indicati nella memoria difensiva e cioè i Signori Pierro, Pagano e D’Antonio. P.Q.M. Ammette le prove testimoniali dedotte dalla difesa e fissa per l’ammissione la riunione del 10.12.2015 ore 16.30, con onere della difesa di provvedere alla convocazione dei testimoni.” Il dibattimento All’odierno dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore del Pastore, quest’ultimo comparso di persona e presente in aula. É presente altresì il teste Pierro, non gli altri due, sui quali vi è espressa rinuncia da parte della difesa del deferito. Ascoltato il teste a discarico, al termine del dibattimento la Procura Federale ha concluso per la dichiarazione di responsabilità del deferito e per l’accoglimento del relativo atto di deferimento, conseguentemente per la irrogazione in danno dello stesso di mesi 2 (due) di inibizione; la difesa del Pastore, per contro, evidenziando la assoluta correttezza del comportamento del proprio assistito, ha richiesto il rigetto di ogni addebito. I motivi della decisione Il TFN-SD, letti gli atti ed esaminati i documenti, rileva quanto di seguito. Il procedimento origina dall’esposto a firma Salvatore Gubitosa, Presidente della Sez. A.I.A. di Nocera Inferiore, rivolto in danno del Dott. Vincenzo Pastore, all’epoca Presidente del Comitato Regionale Campania. In particolare, il Gubitosa si duole del comportamento scorretto posto in essere nei suoi confronti dal Presidente del Comitato campano, il quale, incontratolo a Portici (NA) in occasione del funerale della moglie dell’Arbitro Benemerito, Antonio De Marco, nel rifiutargli il saluto profferiva al suo indirizzo le seguenti frasi “io non ho mai conosciuto un ipocrita come te; sei uno squallore di uomo …………… buttati a mare, buttati a mare ……… sei un uomo di merda”. Nell’occasione, il Gubitosa si trovava in compagnia del Sig. Sossio D’Errico, Arbitro Benemerito, unico soggetto in quel momento presente in loco e fisicamente vicino alle due parti, pertanto in grado di riferire sui contenuti della pur breve discussione intercorsa tra i due. Ebbene, a parere di questo Collegio, non v’è dubbio che vi sia stato un contatto tra il Gubitosa ed il Pastore: lo ammettono le due parti, il teste Pierro, il Sig. Sossio D’Errico (v. verbale audizione dell’8.10.2015), nonché lo stesso Raiola (v. verbale audizione del 10.10.2015). Quanto al contenuto della discussione tra il Pastore e il Gubitosa, però, occorre fare dei distinguo, non potendosi certo dubitare, al netto delle dichiarazioni sia del denunciante che del deferito, delle dichiarazioni del Sossio D’Errico, unica persona estranea ad essere stata direttamente coinvolta nell’episodio. Il Raiola, al contrario, così come il Pierro, nell’occasione si trovavano, chi più chi meno, distanti dal punto in cui il fatto è avvenuto, di conseguenza potrebbero non aver udito le frasi pronunciate dal Pastore; prova ne sia che gran parte di quanto raccontato dal Gubitosa, come pure dal Sossio D’Errico, ma anche dallo stesso Pastore, non viene dagli stessi riportato! Tra l’altro, elemento di valutazione non trascurabile, dal raffronto delle audizioni del D’Errico, dell’8.10.2015, e del Pastore, del giorno successivo, traspare in maniera evidente il sentimento di reciproca stima tra i due, nonché la cordialità dei loro rapporti, ragion per cui, in mancanza di altri elementi, risulta oltremodo difficile per questo TFN dubitare della attendibilità del D’Errico. In conclusione, almeno con riferimento alle espressioni contestate al Pastore, il Collegio ritiene provata non solo la loro sussistenza, ma anche la loro capacità lesiva. Oltretutto, il Pastore non fa mistero dell’acredine provata nei confronti del Presidente della Sez. A.I.A., sentimento, quest’ultimo, alimentato da una molteplicità di episodi diffamatori riconducibili al detto Gubitosa, ma che allo stato delle evidenze acquisite in dibattimento, stante l’assenza di qualsivoglia accertamento sul punto, non è consentito considerare nemmeno ai fini di una pur astratta parziale giustificazione. Accertata in punto di fatto la sussistenza delle dichiarazioni offensive di cui all’atto di deferimento, più di qualche dubbio, per altro verso, residua con riferimento alla fondatezza della contestazione, nel cui ambito la Procura Federale ritiene di doverle collocare. Come noto, infatti, l’art. 5 comma 1, CGS, prevede la punibilità soltanto dei giudizi o rilievi lesivi della reputazione espressi pubblicamente, cioè, a mente dell’art. 5, comma 4, CGS, resi in pubblico ovvero, per le modalità della comunicazione, destinati ad essere conosciuti da più persone. Nella fattispecie, invero, non v’è dubbio che quanto accaduto tra il Pastore ed il Gubitosa sia da inquadrare in un contesto diverso, e pertanto al di fuori della operatività della norma contestata. Né la presenza in loco del Sossio D’Errico appare sufficiente ad integrare il requisito della pluralità dei soggetti richiesto dalla norma ai fini della sua concreta applicazione. D’altronde, è lo stesso legislatore sportivo ad escluderlo (la offesa, infatti, deve essere percepita da più persone e non solo da una)! Nella circostanza, fatta eccezione per il Sossio D’Errico, come ampiamente dimostrato nel corso della istruttoria gli altri soggetti si trovavano a distanza rispetto al punto in cui sono state pronunciate le frasi da parte del Pastore (lo stesso teste a discarico, che pur non convince, ne dà conferma nel corso della odierna audizione). Dunque, le dette dichiarazioni, sebbene pronunciate, non sono da considerare pubbliche e, per tale dirimente motivo, sfuggono alla previsioni di cui all’art. 5 comma 1 CGS. Fermo restando, però, che in quanto tali, comunque rivelano un comportamento da parte dell’autore in contrasto con i generali doveri di lealtà, probità e correttezza contenuti nell’arti. 1 bis CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il deferito dalla contestazione di cui all’art. 5 comma 1, CGS, ed accoglie il deferimento con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, CGS, irrogando al Sig. Vincenzo Pastore la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici).
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