F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 10 Dicembre 2015 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BALLONI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Gavorrano Srl), Società US GAVORRANO Srl – (nota n. 4745/1076 pf14-15 DP/fda del 13.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 10 Dicembre 2015 (96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BALLONI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Gavorrano Srl), Società US GAVORRANO Srl - (nota n. 4745/1076 pf14-15 DP/fda del 13.11.2015). Con atto del 13 novembre 2015 la Procura Federale ha deferito - il Sig. Paolo Balloni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Gavorrano Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Ciro Oreste Sirignano, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, con decisione assunta nel corso della riunione del 27.02.2015 (ricorso n. 007.2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - la Società US Gavorrano Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Il dibattimento Alla riunione del 10.12.2015, la Procura Federale ha chiesto accogliersi integralmente il deferimento e infliggersi le sanzioni della inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Balloni mentre alla Società l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva. I deferiti, invece, hanno concluso per il proscioglimento riportandosi alle memorie tempestivamente depositate. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato dovendo ritenersi acclarata la responsabilità del Sig. Balloni, e quindi della US Gavorrano Srl, per i fatti agli stessi ascritti. La vicenda trae origine dall’omesso adempimento della decisione con la quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, in data 27.2.2015, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore, Sig. Ciro Oreste Sirignano, ha condannato la Società US Gavorrano Srl al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 3.852,92, nonché al pagamento di € 100,00 per spese di assistenza legale e al pagamento del 50% delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate nella misura di € 350,00, oltre IVA e CPA. Detta decisione è stata comunicata al difensore presso il quale la deferita era elettivamente domiciliata in data 5.3.2015, data dalla quale sono quindi decorsi i trenta giorni per adempiere a quanto statuito. Sta di fatto che la US Gavorrano ha provveduto al pagamento in questione solo il 9.4.2015. Con memorie depositate ritualmente, i deferiti hanno sostenuto che la decorrenza del termine di pagamento sarebbe coincisa non con la comunicazione fatta dal Collegio Arbitrale al procuratore domiciliatario, in data 5.3.2015, ma da quella che quest’ultimo ha fatto ai propri rappresentati in data 16.3.2015 e, a sostegno di tale tesi, hanno richiamato una recente decisione della Corte Federale D’Appello. La deduzione, sul punto, è priva di pregio giuridico perché è principio di diritto che, laddove la parte abbia eletto domicilio presso un determinato soggetto ed in luogo diverso dalla sede, le notifiche e le comunicazioni sono legittimamente effettuate presso quest’ultimo con ogni conseguenza in ordine alla naturale immediata insorgenza di diritti, obblighi ed oneri a carico della parte, rimanendo estranee al notificante le vicende – interne – legate al rapporto di mandato. Se, al contrario, il perfezionamento dell’adempimento fosse subordinato all’ulteriore attività del domiciliatario di comunicazione al proprio cliente, si potrebbe arrivare all’assurda conseguenza che, in mancanza della stessa, un provvedimento non risulterebbe mai efficace. I deferiti, ipotizzando quale termine di decorrenza quello di comunicazione al domiciliatario, sostengono di aver dato comunque disposizione al proprio Istituto di credito di effettuare il bonifico in data 3.4.2015, operazione che, però, per motivi non chiariti, sarebbe stata compiuta dalla banca solo il 9.4.2015, comunque successivamente alla scadenza del termine. A sostegno di tale tesi producono una scrittura a firma del legale rappresentante della Società, datata per l’appunto 3.4.2015, con la quale sarebbe stato impartito l’ordine di bonifico nonché un estratto conto informatico da cui risulterebbe che l’operazione sarebbe stata effettuata, per l’appunto, il 9.4.2015. Orbene “l’ordine di bonifico” di che trattasi, peraltro predisposto su foglio diverso dai moduli abitualmente utilizzati dall’Istituto di credito, presenta alcune criticità sia perché è privo di data certa, sia perché non vi è prova che sia stato consegnato alla banca, che, una volta impartito l’ordine dal correntista, rilascia una ricevuta o quantomeno appone un timbro, sia perché è smentito dall’estratto conto prodotto che dimostra inequivocabilmente che l’operazione sia stata ordinata proprio il 9.4.2015. Con terzo motivo, il deferito sostiene di non essere stato messo nella possibilità di pagare tempestivamente per ostacoli apparentemente frapposti dal procuratore della controparte il quale, raggiunto al telefono, di fatto, avrebbe rifiutato di fornire gli estremi del conto corrente bancario del proprio cliente così come la specifica delle somme dovute quale compenso liquidato dal Collegio Arbitrale per l’assistenza professionale prestata. Il motivo è anch’esso infondato al semplice rilievo che laddove si fosse verificata una circostanza del genere il debitore ben avrebbe potuto non solo sollevare una contestazione formale ma comunque cercare forme alternative per estinguere l’obbligazione, quale, a solo titolo esemplificativo, l’invio di un vaglia postale presso il domicilio del creditore. Infondata è, altresì, l’eccezione con la quale il deferito ha lamentato l’impossibilità di quantificare gli importi dovuti a titoli di oneri fiscali e previdenziali sui compensi dovuti al procuratore di controparte, liquidati in € 100,00. Al riguardo, basti osservare che il titolo, costituito dalla decisione del Collegio Arbitrale, riporta la sola cifra di € 100,00 senza prevedere – così come per i compensi degli arbitri – l’aggiunta di oneri fiscali e previdenziali, che pertanto si devono ritenere compresi. Laddove non dovessero esserli, si sarebbe trattato di effettuare una semplice operazione matematica che comunque, al massimo, avrebbe comportato un esborso di € 126,88 (4% cpa e 22% IVA). Alla responsabilità del deferito consegue quella diretta della Società della quale lo stesso è legale rappresentante. Si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Balloni la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) ed alla US Gavorrano Srl quella dell’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it