F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE ALL’ART. 26, COMMA 1, LETT. A) E B) STATUTO F.I.G.C.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE ALL’ART. 26, COMMA 1, LETT. A) E B) STATUTO F.I.G.C. Per il giorno 22 dicembre 2015, in base al Comunicato ufficiale n. 162/L del 4 dicembre 2015, il Commissario straordinario della LICP ha convocato l’assemblea di Lega, con il seguente ordine del giorno:” 1. Verifica dei poteri; 2. Apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza; 3. Comunicazioni del Commissario Straordinario; 4. Elezione del Presidente della Lega; 5. Elezione dei due Vice Presidente della Lega; 6. Elezione di otto Consiglieri di Lega.” Il momento assembleare costituisce la conclusione della gestione commissariale, con il ripristino degli organi statutari ordinari. Le società FERALPISALÒ s.r.l. e CASERTANA Football Club s.r.l. hanno fatto pervenire separate istanze, pervenute alla Presidenza federale il 14 dicembre 2015, sostanzialmente coincidenti, soprattutto quanto ai quesiti conclusivi che appresso, integralmente, si trascrivono.” 1. Chiarisca la Corte Federale d’Appello Sezione Consultiva se il rinnovo delle cariche direttive, a seguito del commissariamento, implica anche la necessaria contestuale elezione dei consiglieri federali nella medesima assemblea, con decadenza di quelli in carica. In tal caso la Corte chiarisca ulteriormente se un soggetto possa presentare più di una candidatura per diverse cariche (ad es. il candidato Presidente non eletto può a sua volta successivamente candidarsi per la carica di Consigliere Federale?); 2. Chiarisca la Corte Federale d’Appello Sezione Consultiva se il consigliere federale, eletto quota Lega Pro, possa concorrere alla carica di Presidente dell’associazione della Terza Serie calcistica alla luce delle norme vigenti e se, in caso affermativo, ricorra una ipotesi ineleggibilità o incompatibilità; 3. Chiarisca la Corte Federale d’Appello Sezione Consultiva quante preferenze può esprimere, in assenza di Regolamento Elettorale, ogni società per eleggere n. 8 consiglieri del Direttivo di Lega Pro e quante per le cariche di n. 2 Vice Presidenti.” Alla luce di tali istanze, con nota prot. 7712 del 14 dicembre 2015, il Presidente Federale chiede che la Corte Federale di Appello, Sezione Consultiva, fornisca parere in ordine a ciascuna delle questioni interpretative sollevate dalle indicate società. Sulla base di quanto riportato si rassegnano le seguenti considerazioni. A) Circa il quesito n. 1, innanzi riportato, si osserva quanto segue: L’articolo 26 del vigente statuto FIGC disciplina l’elezione e la composizione del Consiglio Federale. In particolare, stabilisce che il Consiglio federale si compone, «senza la possibilità di delegare ad altri la partecipazione», anche di tre componenti «eletti» dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ivi compreso il relativo Presidente. Il comma 4 della disposizione citata precisa, poi, che l’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe «avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati dalle Leghe». La formulazione del testo induce a ritenere, in virtù, in particolare, dell’indicazione della “non delegabilità” della funzione e della stretta connessione con l’assemblea elettiva, che l’elezione dei rappresentanti sia strettamente “funzionale” alla costituzione del Consiglio federale ed al suo funzionamento; anzi, la costituzione stessa del Consiglio federale, ai sensi del comma 5, «si perfeziona con l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea federale». In sostanza, una volta eletti, i rappresentanti non hanno più un “vincolo di mandato” o, se si preferisce, di derivazione dalle rispettive leghe, ma assumono lo “status” autonomo di componenti del Consiglio Federale e garanti e partecipi del suo funzionamento. D’altronde, a mente dell’art. 9, comma 13.3, del vigente Statuto LICP, “alla carica di Consigliere Federale possono essere eletti anche persone che non siano rappresentanti di società associate alla Lega”, quasi a sottolineare l’autonomia della funzione, pur nella logica della rappresentanza, appunto, della Lega stessa. L’art. 8, poi, dello Statuto vigente del C.O.N.I., disciplinando in generale, il “Principio di decadenza degli organi federali”, rafforza ancora di più il legame tra il Presidente ed i Consiglieri federali, laddove, al comma 6, lett. a), prevede la “decadenza immediata del Consiglio federale” in caso di dimissioni del Presidente. E’ anche vero, di contro, che non vi è una preclusione generale alla sostituzione del Consigliere federale, espressione della Lega, in corso di mandato, atteso che è possibile provvedervi ex art. 9, comma 13.5, dello Statuto LICP, ma ciò soltanto in caso di decadenza per una delle ipotesi espressamente previste, nel rispetto dell’art. 26, comma 4, dello Statuto federale FIGC. La questione di fondo, attiene, dunque, alla situazione dei Consiglieri federali attualmente in carica, eletti dalla Lega, e se per gli stessi possa farsi riferimento ad una qualche causa di decadenza. In realtà il provvedimento di commissariamento della Lega non li ha, a suo tempo, colpiti, tanto è che essi hanno continuato l’esercizio della funzione anche durante la gestione commissariale. Si può, pertanto, concludere che i medesimi debbano ritenersi ancora regolarmente in carica fino alla naturale scadenza del mandato, considerata l’autonomia formale e soprattutto funzionale della propria carica, e la stretta connessione alla regolare costituzione del Consiglio Federale. Quanto affermato risulta in linea con un importante precedente della Corte di giustizia federale, Sezione Consultiva, da cui non vi sono ragioni, allo stato ed in base alla normativa vigente, per discostarsi, ove è stato precisato che l’elezione delle componenti del Consiglio Federale “costituisce una delle fasi propedeutiche al perfezionamento ed elezione del nuovo Consiglio Federale”, con la precisa indicazione del termine di almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Federale elettiva, alla stregua dell’art. 26, comma 4, Statuto FIGC all’epoca vigente e confermato nella formulazione attuale. Deve, pertanto, ritenersi, prosegue la Corte, “che il Consiglio Federale, nell’attuale composizione, sia tuttora in carica sino al definitivo perfezionamento della costituzione del nuovo Consiglio Federale” e che pertanto l’eventuale elezione dei membri, anziché già in parte intervenuta, “potrà esplicare i propri effetti solo a partire da tale momento” (cfr. Com. Uff. n. 125/CGF, riunione del 25.2.2009, Stagione 2008/2009). Non vi è luogo a parere, a questo punto, quanto alla seconda parte del quesito, salvo quanto si dirà appresso, in termini generali, con riguardo al quesito successivo. B) Quanto al quesito n. 2) sopra riportato, non sussistono, invero, dubbi in ordine alla incompatibilità della contemporanea copertura degli uffici di Presidente della Lega e di Consigliere Federale, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 29, commi 2 e 3, del vigente Statuto FIGC. Il quesito, dunque, se ciò si risolva in una causa di ineleggibilità o incompatibilità, è risolto chiaramente dalla richiamata disposizione normativa, che prevede, altresì, al comma 4, che “in caso di incompatibilità l’interessato è tenuto ad esercitare l’opzione entro sette giorni. In difetto, se entrambe le cariche sono federali, decade dall’ultima”. Anzi, proprio la formulazione della disposizione corrobora ulteriormente l’avviso che le assemblee di Lega per l’elezione delle cariche di Lega e dei consiglieri federali debbano tenersi preferibilmente in momenti distinti, così da assicurare effettività al diritto di opzione previsto dallo Statuto FIGC. Si può, comunque, concludere che non vi sia una preclusione alla candidatura a Presidente di Lega del Consigliere federale in carica, salvo dover provvedere, ove eletto, all’opzione innanzi indicata. C) Quanto, infine, al quesito n. 3) sopra trascritto, si deve registrare l’assenza (accennata nello stesso quesito) del necessario Regolamento elettorale, normativa di garanzia che deve chiaramente preesistere alle operazioni elettorali. A differenza dell’elezione dei Consiglieri federali (cfr. art. 9, comma 13.1 Statuto LICP), manca, altresì, una previsione statutaria che possa supplire, al riguardo, in ordine alle preferenze che possono essere espresse per eleggere i Vice-Presidenti ed i componenti del Consiglio Direttivo della Lega medesima. L’assemblea convocata non può che prendere atto, sul punto, di tale situazione, ove essa permanga, dovendosi segnalare che l’adozione del regolamento elettorale disciplinante l’Assemblea elettiva rientra nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo, alla stregua dell’art. 13, comma 1, lett. o), dello Statuto LICP, e pertanto all’attualità, per esso, al Commissario straordinario. Nei sensi di cui sopra è il parere della Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello.
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