F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. SORRENTINO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. SORRENTINO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della F.I.G.C., con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 25 del 14.9.2015, ha squalificato per 3 gare effettive il calciatore Gennaro Sorrentino della A.S.D. Progreditur Marcianise, per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto nel corso della partita Marcianise/Pomigliano del 13.9.2015. Avverso tale sanzione ha proposto reclamo il detto calciatore, lamentando l’eccessività della sanzione in quanto causata da un gesto istintivo, non provocatorio e non violento, tenuto in azione di gioco senza conseguenze per l’avversario colpito. La Corte, ritenuta l’opportunità di un’integrazione istruttoria, ascoltava telefonicamente l’Arbitro della gara, il quale confermava che la manata con cui il Sorrentino aveva colpito l’avversario effettivamente non aveva procurato danni a quest’ultimo, ma che la stessa era stata inferta a gioco fermo e quindi con l’intenzione di nuocere. A fronte di tale risultanza, confermativa del rapporto arbitrale, il reclamo non merita accoglimento. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sorrentino Gennaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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