F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SSDARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/SAMBENEDETTESE DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SSDARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/SAMBENEDETTESE DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015) La S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, con ricorso preceduto da richiesta atti e tempestivamente inoltrato, ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al proprio calciatore Filippo Gattari dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. con Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015, “per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un avversario con una manata al volto”, nel corso della partita Campobasso/Sanbenedettese del 16.9.2015. La reclamante eccepisce l’eccessiva onerosità della sanzione irrogata assumendo che la condotta 2 posta in essere dal Gattari sarebbe da ritenersi non violenta per totale assenza di intento lesivo dell’incolumità del calciatore avversario colpito, il quale, di fatto, non aveva subito conseguenze dannose. La Corte riteneva opportuno acquisire chiarimenti dall’Arbitro della gara; quest’ultimo, confermando quanto refertato, riferiva che il calciatore Gattari aveva attinto il suo avversario allorquando il gioco era in svolgimento, ma a palla ben lontana, sicchè non è dubitabile l’intenzione di lederlo fisicamente. Le risultanze degli atti, per come integrate dalla comunicazione telefonica con il Direttore di gara, non consentono di deliberare positivamente il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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