• Stagione sportiva: 2015/2016
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 61 del 03/12/2015 – Vigor Lamezia s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti /A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Fabrizio Maglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI Claudio Arpaia/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/ A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Ninni Corda/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 61 del 03/12/2015 – Vigor Lamezia s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti /A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Fabrizio Maglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI Claudio Arpaia/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/ A.C.R. Messina s.r.l./F.C. Forlì s.r.l./San Marino Calcio s.r.l./Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. Ninni Corda/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo - Componenti
Dante D’Alessio - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti: - al R.G. n. 63/2015, presentato, in data 15 settembre, dalla società Vigor Lamezia s.r.l.
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale della F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale e/o la Lega Nazionale Dilettanti, nonché contro le società A.C.R. Messina s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., San Marino Calcio s.r.l. e Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al R.G. n. 65/2015 presentato, in data 18 settembre 2015, dal sig. Fabrizio Maglia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), la Procura Generale dello Sport e la Procura Federale FIGC; - al R.G. ricorsi n. 66/2015, presentato, in data 21 settembre 2015, dal sig. Claudio Arpaia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale della F.I.G.C., la Procura Generale dello Sport del CONI, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale c/o LND, la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), le società A.C.R. Messina s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., San Marino calcio s.r.l., nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 78/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Ninni Corda contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), e Procura Federale FIGC; tutti vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 021/CFA del 9 settembre 2015 (dispositivo in data 28 agosto 2015, C.U. n. 017/CFA); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 ottobre 2015, quanto ai ricorsi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 63/2015, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Gianluca Pittelli, Nicola Maione e Giovanni Crisostomo Sciacca per la ricorrente Vigor Lamezia s.r.l., gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la intimata FIGC, nonché gli avv.ti. Giovanni Villari e Fabrizio Duca, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per la resistente A.C.R. Messina s.r.l.; - al R.G. ricorsi n. 65/2015, l’avv. Giampiero Pileggi per il ricorrente, sig. Fabrizio Maglia, nonché i difensori della intimata FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - al R.G. ricorsi n. 66/2015, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Giancarlo Pittelli per il ricorrente, sig Claudio Arpaia, nonché i difensori della intimata FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; - al R.G. ricorsi n. 78/2015, l’avv. Annalisa Roseti per il ricorrente, sig. Ninni Corda, nonché i difensori della intimata FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata; uditi il Procuratore Generale dello Sport, dott. Enrico Cataldi, e i Procuratori Nazionali dello Sport, avv.ti Livia Rossi e Marco Ieradi; uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, prof. Mario Sanino e cons. Dante D’Alessio. Considerato in fatto
Con ricorso in data 14 settembre 2015 i soggetti riportati nella epigrafe del presente atto, hanno impugnato la decisione della Corte Federale di Appello in data 28 agosto 2015 di cui al Comunicato Ufficiale n. 017/CFA 2015, pubblicata, nelle motivazioni, con Comunicato Ufficiale n. 021/CFA del 9 settembre 2015.. La vertenza è, in fatto, particolarmente complessa e articolata: può essere utile, per rendere più facile la lettura della presente decisione, segnalare subito che il contenzioso riguarda diversi soggetti, tutti però collegati a due gare: Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015 e Barletta – Vigor Lamezia del 19 aprile 2015.
1 – Con atto del 30 luglio 2015 (Prot. n. 1319/859bis pf14-15/SP/blp), il Procuratore Federale deferiva, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, quale Organo di prima istanza, in relazione a due gare del Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2014/2015 – Girone C, i soggetti che seguono:
I) per la gara VIGOR LAMEZIA – PAGANESE del 12 aprile 2015: oltre la Società VIGOR LAMEZIA, i sigg.ri Claudio Arpaia e Fabrizio Maglia, dirigenti della Società;
II) per la gara BARLETTA – VIGOR LAMEZIA ancora la Società, oltre i sigg.ri Arpaia, Maglia e Casapulla.
2 – Il Tribunale Federale Nazionale, in ordine al riportato deferimento, così decideva:
a) con riferimento alla gara Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015, riteneva i signori Arpaia Claudio e Maglia Fabrizio responsabili di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, del C.G.S., in tali termini riqualificando i fatti agli stessi originariamente contestati dalla Procura Federale quale illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., condannando per l’effetto, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, la Società Vigor Lamezia S.r.l. per le condotte rispettivamente tenute dal proprio Presidente e dal proprio Direttore Sportivo;
b) con riferimento alla gara Barletta – Vigor Lamezia del 19 aprile 2015, riteneva i sigg.ri Arpaia Claudio e Maglia Fabrizio responsabili di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, del C.G.S., in tali termini riqualificando i fatti agli stessi originariamente contestati dalla Procura Federale quale illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 2, del C.G.S., condannando per l’effetto, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, la Società Vigor Lamezia S.r.l. per le condotte rispettivamente tenute dal proprio Presidente e dal proprio Direttore Sportivo.
Il Tribunale Federale riteneva prosciolto il sig. Casapulla Salvatore in ordine all’illecito sportivo allo stesso originariamente contestato dalla Procura Federale ex art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. in concorso con Arpaia, Maglia e altri soggetti, nonché in ordine alla violazione del divieto di scommesse ex art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S. e della omissione del dovere di informare la Procura Federale riguardo alla conoscenza della effettuazione di scommesse indebite, conseguentemente prosciogliendo anche la Società Barletta Calcio S.r.l. con riferimento alla responsabilità oggettiva della quale era stata chiamata a rispondere in relazione a tutte le violazioni ascritte al proprio dirigente Casapulla Salvatore.
3 – La decisione veniva impugnata dalla Procura Federale, che si soffermava puntualmente, nell’esporre le sue doglianze, su ognuna delle due partite in questione. A. Con riferimento alla gara Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015, la Procura Federale chiedeva che, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del deferimento del 30 luglio 2015, la Corte Federale d’Appello volesse affermare la responsabilità dei soggetti qui di seguito riportati:
A1. I signori Arpaia Claudio, Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia S.r.l. e Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia S.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Vigor Lamezia – Paganese del 12.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti tesserati (già indicati nell’atto di deferimento in data 30 luglio 2015 e ritenuti responsabili con la decisione del Tribunale Federale Nazionale qui impugnata), altri non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti. In particolare, Arpaia e Maglia per avere inizialmente aderito e fattivamente collaborato alla proposta illecita avanzata dal Sig. Bellini (all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell’ambito della Società Vigor Lamezia S.r.l.), finalizzata all’alterazione della gara Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati ad Arpaia e Maglia. A2. La Società Vigor Lamezia S.r.l.:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Arpaia; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da Arpaia;
b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Maglia; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal Maglia. Per l’effetto irrogando loro le sanzioni richieste dalla Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale Nazionale e le diverse sanzioni ritenute di giustizia dalla Corte Federale d’Appello. B. Con riferimento alla gara Barletta – Vigor Lamezia del 19 aprile 2015, la Procura Federale chiedeva che, in parziale riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del deferimento del 30 luglio 2015, la Corte Federale d’Appello volesse affermare la responsabilità dei soggetti qui di seguito riportati:
B.1. I signori Arpaia Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vigor Lamezia S.r.l., Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio S.r.l., Maglia Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società Vigor Lamezia S.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Barletta – Vigor Lamezia del 19.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti tesserati (già indicati nell’atto di deferimento in data 30 luglio 2015 e ritenuti responsabili con la decisione del Tribunale Federale Nazionale), altri non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara. In particolare, per avere gli stessi aderito e fattivamente collaborato alla proposta ricevuta dal Bellini (all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell’ambito della società Vigor Lamezia S.r.l.), finalizzata all’alterazione della gara Barletta – Vigor Lamezia del 19 aprile 2015. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per Arpaia e Maglia, della pluralità degli illeciti commessi e contestati;
B.2. Casapulla Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio S.r.l., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara Barletta – Vigor Lamezia del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Bellini e Corda, riguardanti la gara predetta; B.3. Vigor Lamezia S.r.l.:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Arpaia, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da Arpaia; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Maglia. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal Maglia; B.4. SS Barletta Calcio S.r.l. a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Casapulla Salvatore, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Casapulla, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S.. Per l’effetto irrogando loro le sanzioni richieste dalla Procura Federale in sede di riunione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale o le diverse sanzioni ritenute di giustizia dalla Corte Federale d’Appello.
4 – Avverso la medesima decisione del Tribunale Federale, in data 24 agosto 2015, ha proposto ricorso in appello altresì l’A.C.R. Messina S.r.l., la cui istanza di intervento nel procedimento di primo grado, con ordinanza n. 2 del 13 agosto 2015, è stata ammessa dal Tribunale Nazionale Federale per essere l’A.C.R. Messina S.r.l. portatrice di un interesse tutelabile, anche di classifica, all’esito del procedimento medesimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 3, e 41, comma 7, del C.G.S.. L’ACR Messina S.r.l. ha chiesto l’integrale riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la declaratoria di responsabilità a titolo diretto, oggettivo e presunto per i comportamenti posti in essere dalle persone fisiche deferite, rispetto agli addebiti contestati in atti, con applicazione a carico delle: - Vigor Lamezia S.r.l. dell’esclusione dal campionato di Lega Pro, girone C, 2014/2015 o Lega Pro, girone C, 2015/2016, ovvero, in subordine, della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, girone C, 2014/2015, ovvero, in via di estremo subordine, la sanzione della penalizzazione di almeno 12 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di Lega Pro, girone C, 2014/2015; - S.S. Barletta Calcio S.r.l. dell’esclusione del campionato di Lega Pro, girone C, 2014/2015, ovvero, in subordine, della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, girone C, 2014/2015, ovvero, in via di estremo subordine, la sanzione della penalizzazione di almeno 8 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di Lega Pro, girone C, 2014/2015. Il Messina ha altresì controdedotto al ricorso di Vigor Lamezia. Il sig. Arpaia, il sig. Casapulla e la Vigor Lamezia hanno presentato controdeduzioni sul ricorso del Procuratore Federale, richiedendo l’integrale rigetto dello stesso, in quanto palesemente pretestuoso ed infondato in fatto come in diritto. Allo stesso modo, il sig. Maglia, il sig. Condò e la Vigor Lamezia S.r.l. hanno, a loro volta, presentato proprie controdeduzioni contro il ricorso della ACR Messina S.r.l., chiedendone l’integrale rigetto in quanto del tutto infondato. 5 – Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale proponevano, altresì, ricorso alla Corte Federale di Appello la Vigor Lamezia S.r.l. e tutti gli altri soggetti sanzionati dalla medesima decisione (Arpaia, Maglia, Bellini, Corda, Di Lauro).
5.1 – In particolare, la Vigor Lamezia S.r.l. rilevava la insussistenza ed infondatezza di qualsivoglia violazione disciplinare in capo al sig. Arpaia e, di conseguenza, a titolo di responsabilità diretta, alla Vigor Lamezia S.r.l. stessa, non solo per quanto riguarda l’ipotesi di illecito sportivo, ma anche con riferimento alla ulteriore fattispecie di inottemperanza all’obbligo di denuncia. Sussisterebbero, invero, inconfutabili circostanze, supportate da validi mezzi istruttori, idonee a dimostrare la completa estraneità del sig. Arpaia a qualunque violazione normativa, anche solo di natura omissiva. La difesa della Società ha precisato, altresì, che non sarebbe applicabile nei confronti della stessa l’istituto della responsabilità oggettiva anche per l’illecito sportivo e la violazione del divieto di scommesse ascritti al sig. Bellini, trattandosi di soggetto non tesserato e neppure operante al suo interno ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, C.G.S.. Non vi sarebbe, inoltre, coinvolgimento della società in questione ex art. 4, comma 2, C.G.S. per l’inadempienza del sig. Maglia, avendo quest’ultimo agito per uno scopo esclusivamente personale ed a completa insaputa del sodalizio di riferimento. Per questi motivi, la Vigor Lamezia ha richiesto il suo proscioglimento da ogni addebito, con totale annullamento delle misure punitive irrogatele dal Tribunale Federale Nazionale o, in subordine, la limitazione della sanzione ad una lieve ammenda, in misura, comunque, inferiore a quella statuita dal giudice di prime cure o, in via ulteriormente gradata, la riduzione dei punti di penalizzazione ad uno o, al massimo, due punti, in luogo dei cinque stabiliti dalla decisione in questione.
5.2 – Il sig. Arpaia, presidente della Vigor Lamezia S.r.l., richiedeva il proprio proscioglimento da ogni contestazione, atteso che l’apparato motivazionale, alla base della predetta decisione, evidenzierebbe profili di contraddittorietà che indurrebbero ad una rivalutazione non solo degli eventi effettivamente accaduti, ma anche degli elementi di prova acquisiti dalla Procura Federale. In particolare, in merito alla gara Vigor Lamezia – Paganese, il predetto deferito sosteneva che non vi sarebbe prova certa circa l’effettivo coinvolgimento dello stesso negli eventi che hanno determinato l’alterazione del risultato della partita in questione, mentre, in relazione alla gara con il Barletta, il sig. Arpaia evidenzia come la sentenza di primo grado sarebbe contraddittoria laddove riconoscerebbe che “nessuna prova emerge neppure sulla consapevolezza dei dirigenti lametini dei tentativi del Bellini”, salvo poi condannare il deferito stesso per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S..
5.3 – Anche il sig. Maglia, direttore sportivo della Vigor Lamezia S.r.l., richiedeva il proscioglimento da tutte le accuse mosse nei suoi confronti, rilevando come non vi sarebbe prova circa la presunta consapevolezza del deferito della proposta di “combine” da parte del sig. Bellini in relazione alla gara Vigor Lamezia – Paganese. Quanto, invece, alla partita con il Barletta, il deferito si appella alla stessa eccezione del sig. Arpaia, sostenendo che il giudice di prime cure, avendo stabilito che alcuna prova emergerebbe sulla consapevolezza del sig. Maglia dei tentativi del sig. Bellini, avrebbe dovuto decidere per il proscioglimento del sig. Maglia stesso da ogni addebito.
5.4 – Il sig. Bellini, nel proprio ricorso, lamentava la presunta lesione del diritto di difesa per violazione delle norme che regolano il “giusto processo”, atteso che lo stesso, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Chiavarelle, non avrebbe potuto partecipare all’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, il quale aveva, tra l’altro, rigettato la richiesta di stralcio della sua posizione e di differimento dell’udienza stessa ad altra data. Il deferito ha evidenziato, altresì, il presunto difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva, dal momento che lo stesso non avrebbe mai rivestito, direttamente e/o indirettamente, alcun incarico all’interno di società calcistiche affiliate alla FIGC. Per questi motivi, il sig. Bellini ha richiesto di dichiarare la nullità del Comunicato ufficiale n. 17/TFN-SD, emesso dal Tribunale Nazionale Federale, e di essere prosciolto da tutte le accuse o, in subordine, derubricare gli illeciti sportivi afferenti alle gare Vigor Lamezia – Paganese e Vigor Lamezia – Barletta nelle ipotesi contemplate dal combinato disposto ex artt. 6 e 7, comma 7, C.G.S. o, in via ancora più gradata, di applicare le eventuali sanzioni previste ex lege nel minimo edittale.
5.5 – Il sig. Corda, allenatore del Barletta, contestava, nel proprio ricorso, come il Tribunale Nazionale Federale non avrebbe tenuto conto, nella determinazione della pena ad esso irrogata, della fattiva collaborazione del deferito e dell’istituto della “continuazione”; per questi motivi, lo stesso ha richiesto che la sanzione irrogata venisse ridotta a 3 mesi di squalifica, in applicazione dell’art. 24 C.G.S..
5.6 – Con il proprio, autonomo appello, infine, il sig. Fabio Di Lauro adduceva tre motivi di gravame: in via preliminare, eccepiva la violazione del diritto di difesa, mentre, nel merito, si doleva della presunta colpevolezza di cui all’art. 6, comma 1, C.G.S. e della presunta violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S.. In particolare, la difesa dell’incolpato sostiene che non vi sarebbe prova alcuna agli atti di causa in ordine all’effettuazione di scommesse da parte del sig. Di Lauro sugli eventi calcistici oggetto di deferimento.
6 – La Corte Federale di Appello così decideva.
6.1 – In particolare, in relazione ai soggetti coinvolti nella gara Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015, la Corte ritiene di irrogare le seguenti sanzioni: i) per il sig. Claudio Arpaia, la sanzione della inibizione per anni 5 e l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00); ii) per il sig. Fabrizio Maglia, la sanzione della inibizione per anni 4 e l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00); iii) erano respinti i ricorsi dei sigg.ri Fabio Di Lauro e Felice Bellini”.
6.2 – In relazione ai soggetti coinvolti nella gara Barletta – Vigor Lamezia il Procuratore Federale disponeva: - nei confronti del sig. Arpaia Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l’ammenda per € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.; - nei confronti del sig. Maglia Fabrizio la sanzione della inibizione di anni 4 e mesi 6 e l’ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 7 C.G.S.; - nei confronti della società Vigor Lamezia Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza, sig. Arpaia, e del proprio direttore sportivo, sig. Maglia, dispone la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015, con l’assegnazione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). Respingeva l’appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig. Casapulla e della Società Barletta Calcio. Respingeva i ricorsi come sopra proposti dalla Società Vigor Lamezia Srl di Lamezia Terme (Catanzaro), del sig. Fabio Di Lauro, per l’effetto infliggendo al medesimo, in relazione all’omessa denunzia contestata per la partita Vigor Lamezia-Paganese, sulla base delle richieste della Procura Federale, la sanzione dell’ulteriore squalifica di mesi 2 e l’ammenda di € 10.000, del sig. Claudio Arpaia, del sig. Felice Bellini e del sig. Fabrizio Maglia e dispone incamerarsi le tasse reclamo. Accoglieva parzialmente il ricorso come sopra proposto dal signor Ninni Corda, riducendo la sanzione alla squalifica di anni 1 con l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo. Accoglieva parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Società ACR Messina Srl di Messina relativamente alla posizione della Società Vigor Lamezia. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Considerato in diritto I ricorsi sopra elencati, tutti proposti avverso la medesima decisione della Corte Federale di Appello, vanno riuniti e quindi valutati con le argomentazioni che seguono.
I 1 – Con ricorso in data 14 settembre 2015 la Vigor Lamezia S.r.l. ha impugnato la decisione della Corte Federale di Appello pubblicata sul Comunicato Ufficiale 021/CFA del 9 settembre 2015. I motivi articolati avverso la citata decisione possono così sintetizzarsi. A. Con riferimento all'incontro Vigor Lamezia – Paganese
A.1 – Con il primo motivo si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, osserva la ricorrente che nella specie non si è verificata alcuna illecita intesa tra il Presidente Arpaia e il sig. Bellini; soprattutto non si è avuto alcun incontro tra i due il giorno 8 aprile 2015. La circostanza è stata posta in evidenza dalle risultanze istruttorie sulle quali si sofferma diffusamente la ricorrente, la quale, tra l'altro, insiste nel porre in evidenza che gli incontri del Bellini con la dirigenza della Società erano finalizzati ad un rapporto di collaborazione in campo pubblicitario. La ricorrente, in buona sostanza, critica la decisione impugnata che, nel confermare la responsabilità del Presidente Arpaia, richiama unicamente alcuni stralci di conversazioni intervenute, che nulla comprovano e che non offrono quegli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dalla costante giurisprudenza.
A.2 – Con il secondo motivo si critica la decisione che avrebbe dato credito alle intercettazioni del sig. Fabrizio Maglia dalle quali per contro non emerge alcuna responsabilità.
A.3 – Con il terzo motivo si duole l'istante della non corretta applicazione dei principi che disciplinano la responsabilità oggettiva, atteso che all'epoca dei fatti il sig. Bellini, la cui condotta avrebbe dato luogo ad una ipotesi di responsabilità oggettiva, non aveva alcun incarico all'interno della Società Vigor Lamezia.
A.4 – Con il quarto motivo si sostiene che la posizione del sig. Fabrizio Maglia all'interno della Società “abbia perso anche la più recondita e flebile rilevanza, determinando il completo distacco tra l'attivo operare del primo ed il passivo subire della seconda”.
B. Con riferimento all'incontro Vigor Lamezia – Barletta
B.1 – Con un primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nel momento che l'obbligo di denuncia è configurabile solo in presenza di un "fumus di un comportamento riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo". In buona sostanza "il semplice sospetto, timore, presentimento non danno vita all'obbligo di denunzia".
B.2 – Con un secondo motivo Vigor Lamezia genericamente si duole di un difetto di motivazione in ordine al comportamento dei dirigenti della Società, che si assume non corretto. II Proponeva ricorso al Collegio di Garanzia anche il Dott. Fabrizio Maglia; questi, in ordine ai fatti contestatigli relativamente alla gara Vigor Lamezia-Paganese, rileva quanto segue. Il rilievo delle diverse letture, che avevano offerto degli atti di causa il Tribunale Federale e la Corte di Appello, dimostra che nella specie sia stato violato il principio che la valutazione finale deve essere assunta “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Inoltre, dagli elementi istruttori raccolti, non è emersa alcuna responsabilità del Maglia e la Corte Federale ha quindi distorto la realtà dei fatti. In particolare, una erronea interpretazione è rilevabile nelle valutazioni dei rapporti avuti dal Maglia con il Bellini, con l’Arpaia e con i fratelli Farrugia. In particolare, il ricorrente Maglia, con diffuse argomentazioni, contesta l’interpretazione che la Corte avrebbe dato al colloquio telefonico dell’8 aprile 2014 tra il Bellini e l’Arpaia.
III Proponeva anche ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il sig. Claudio Arpaia il quale sostanzialmente si attestava sulle stesse posizioni dedotte dalla Società. In particolare, comunque, ribadiva che l’esistenza di letture alternative del materiale di prova non consente l’esclusione del dubbio ragionevole che costituisce condizione irrinunciabile ai fini della pronuncia di una decisione di condanna, secondo i principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., recepiti dall’art. 2 del nuovo Codice della Giustizia Sportiva. E’ fuor di dubbio che il richiamo alla regola di giudizio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” non avrebbe alcun senso se non comportasse l’obbligo dell’esplicitazione del libero convincimento del giudice, fondata su di una ricostruzione del fatto rispettosa del significato del compendio probatorio ed assistita da idonea e congrua motivazione. E nella specie non è riscontrabile una motivazione esauriente e convincente. Inoltre, rilevava che del tutto ignorato dalla Corte risulta il contenuto del colloquio intercorso tra Felice Bellini e Sebastiano La Ferla delle ore 9.44 dell’8 aprile 2015, nonostante i significativi dati indiziari da esso ricavabili, tutti di portata scagionante per il ricorrente poiché dimostrativi dell’ignoranza, da parte di Arpaia e Maglia, dell’identità dei soggetti (i fratelli Farrugia) ai quali il Bellini si accompagnava e dell’occasionalità della compresenza di costoro agli incontri intrattenuti con Maglia, prima, e con Arpaia in un momento successivo. Infine, ritornava anche l’Arpaia sulla conversazione telefonica dell’8 aprile 2015, osservando che l’analisi attenta della conversazione, così come trascritta dagli operanti su delega della Procura catanzarese, non autorizza certo il divisamento del giudice di secondo grado. Su tutte le riportate circostanze era anche rilevabile un difetto di motivazione o contraddittorietà.
IV Proponeva ricorso in appello anche il sig. Ninni Corda. Questi lamentava in primo luogo che non si sarebbe avuto alcun riguardo della presenza della attenuante prevista dall’art. 24 C.G.S.. In secondo luogo lamenta il Corda che non si sarebbe tenuto conto dell’istituto della continuazione.
V In tutti i ricorsi si è costituita la F.I.G.C. con ampie e diffuse memorie con le quali si è contestata la inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dei ricorsi e si sono illustravate le argomentazioni che sorreggevano il ragionamento della Corte Federale di Appello.
VI I ricorsi in appello avverso la medesima decisione – come già statuito – vanno tutti riuniti. In ordine alle censure articolate dalle parti può sinteticamente rilevarsi quanto segue. Il Collegio deve darsi carico di esaminare in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla F.I.G.C. relativamente a tutti i ricorsi. Assume, invero, la Federazione che le doglianze dei ricorrenti non possono essere prese in considerazione dal Collegio, in quanto formulate in contrasto con la disposizione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone, infatti, la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. La norma riprende (anche nelle parole) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. Ebbene è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero sindacate le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma (il ricorso) è preordinato all’annullamento delle pronunce viziate solo da violazione di specifiche norme o sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se improntato su doglianze articolate esclusivamente a contrapporre acriticamente in diritto soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 C.G.S., non è consentito alle parti omettere di precisare sotto quale dei tassativi motivi, previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva, il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale). Ciò posto, non appaiono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso, e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, degli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori che quindi il Collegio di Garanzia deve assumere come immodificabili. In questo contesto si potrebbe verificare se rimane al Collegio di Garanzia uno spazio relativamente al quale possa manifestare il suo avviso in merito alla decisione oggetto del presente giudizio. Ed in realtà, premesso quanto sopra relativamente al sindacato sul “fatto” accertato dal Giudice di prima e seconda istanza, in sintonia con quanto affermato dal Supremo Giudice di legittimità del nostro ordinamento processuale, il Collegio di Garanzia, sulla base appunto dei fatti accertati nel corso del contenzioso, potrebbe valutare la congruità della sanzione irrogata. Un tale limitato giudizio non è precluso al giudice di legittimità dal momento che allo stesso rimane pur sempre riservato un margine di valutazione sugli esatti criteri di apprezzamento utilizzati per esaminare il fatto accertato. Ebbene, anche in questa angusta prospettiva non si rileva ragione di accoglimento dei sopra elencati ricorsi. Tutte le sanzioni determinate dalla Corte Federale di Appello appaiono in sintonia con i fatti posti a presupposto delle valutazioni del giudice e adeguatamente corrispondenti alla gravità dei comportamenti accertati dalla Corte Federale di Appello. Di qui la conseguenza del rigetto di tutti i ricorsi riportati in epigrafe perché inammissibili ed infondati. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di tutti i ricorrenti alle spese di giudizio che vengono determinate in € 1.500 a carico di ciascun ricorrente e a vantaggio della F.I.G.C.. P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi della società Vigor Lamezia e dei sigg.ri Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda. Condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
DISPONE
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 ottobre 2015.
IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini
IL RELATORE F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 3 dicembre 2015.
IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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