CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 64 del 09/12/2015 – A.S. Pro Piacenza s.r.l.- Aurora Pro Patria 1919/Federazione Italiana Giuoco Calcio A.C. Prato S.p.A- A.C. Lumezzane S.p.A.- A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l.- A.S. Melfi s.r.l.- Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.- Paganese Calcio 1926 s.r.l.- S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l.- U.C. Albonileffe s.r.l.- U.S. Città di Pontedera s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 64 del 09/12/2015 – A.S. Pro Piacenza s.r.l.- Aurora Pro Patria 1919/Federazione Italiana Giuoco Calcio A.C. Prato S.p.A- A.C. Lumezzane S.p.A.- A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l.- A.S. Melfi s.r.l.- Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.- Paganese Calcio 1926 s.r.l.- S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l.- U.C. Albonileffe s.r.l.- U.S. Città di Pontedera s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente e Relatore Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 70/2015, presentato, in data 28 settembre 2015, dalle società A.S. Pro Piacenza 1919 S.R.L. e Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. avverso la delibera del Presidente Federale del 4 settembre 2015, pubblicata con C.U. n. 131/A, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016; - al R.G. ricorsi n. 71/2015, presentato, in data 28 settembre 2015, dalle società A.C. Prato S.p.A., A.C. Lumezzane S.p.A., A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., A.S. Melfi s.r.l., Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l., U.C. Albinoleffe s.r.l. e U.S. Città di Pontedera s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. avverso la delibera del Presidente Federale del 4 settembre 2015, pubblicata con C.U. n. 131/A, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016; entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima deliberazione del Presidente Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 131/A in data 4 settembre 2015, con la quale sono stati individuati i criteri di retrocessione per il Campionato di Lega Pro – Divisione Unica 2015/2016; disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 24 novembre 2015, quanto ai ricorsi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 70/2015, l’avv. Cesare Di Cintio, per le ricorrenti A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. e Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., nonché gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C.; - al R.G. ricorsi n. 71/2015, il prof. Astolfo Di Amato, per le ricorrenti A.C. Prato S.p.A., A.C. Lumezzane S.p.A., A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., A.S. Melfi s.r.l., Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l., U.C. Albinoleffe s.r.l. e U.S. Città di Pontedera s.r.l., nonché gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, per la resistente F.I.G.C.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Presidente Franco Frattini. Ritenuto in fatto Con i due ricorsi in epigrafe, di cui il Collegio ha disposto la trattazione congiunta per evidente connessione oggettiva, dodici squadre partecipanti al Campionato Lega Pro di Divisione Unica hanno impugnato il provvedimento del Presidente federale F.I.G.C. n. 131/A, pubblicato il 4 settembre 2015, con cui sono stati adottati criteri per le retrocessioni nel Campionato Lega Pro, per la corrente stagione sportiva. Con articolati motivi, le società ricorrenti deducono: 1) che l’atto impugnato, interpretato in combinazione con il “blocco dei ripescaggi” deliberato dal Consiglio Federale F.I.G.C. il 26 giugno 2015, ha l’effetto di ridurre permanentemente l’organico delle squadre da 60 a 54 e non si limita, come apparentemente indicato dalla F.I.G.C., a fotografare lo stato di fatto della sola stagione 2015/2016 nella quale per diverse ragioni solo 54 squadre si erano potute iscrivere; 2) che, di conseguenza, si sarebbe adottato un provvedimento modificativo dei criteri di cui all’art. 49, co. 1, lett. b), N.O.I.F., in cui è stabilito che l’organico complessivo del campionato è di 60 squadre. Si sarebbe, inoltre, modificato, o derogato al disposto dell’art. 50 N.O.I.F. che stabilisce l’entrata in vigore degli atti modificativi dell’ordinamento dei campionati non immediatamente, ma a partire dalla seconda stagione sportiva successiva alla adozione; 3) nessuna modifica alle disposizioni N.O.I.F. si sarebbe potuta adottare con delibera del Presidente federale, bensì nelle forme statutarie stabilite, con atto a maggioranza del Consiglio federale ed entrata in vigore differita alla seconda stagione successiva e non già al campionato 2016/2017. La F.I.G.C. si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni delle società ricorrenti e sostenendo che l’atto impugnato - del quale soltanto si può discutere in questa sede - si è limitato a stabilire formalmente un organico a 54 per la sola stagione sportiva 2015/2016, giacché solo 54 squadre si erano potute iscrivere al Campionato Lega Pro, possedendo i necessari requisiti. Si sono altresì costituite in giudizio, depositando memoria ex art. 60 C.G.S., ulteriori sei società calcistiche, anch’esse partecipanti al Campionato Lega Pro, qualificando il loro atto come intervento a sostegno delle ricorrenti. Di tale intervento la F.I.G.C. ha chiesto lo stralcio per manifesta inammissibilità. Nel corso della discussione orale, le parti hanno fatto riferimento ad una decisione F.I.G.C. concernente il blocco dei ripescaggi, di cui era traccia sommaria attraverso un comunicato stampa. Il difensore di alcune ricorrenti, Avv. Di Cintio, ha esibito e depositato copia del verbale della riunione del Consiglio Federale F.I.G.C. del 26 giugno 2015, sconosciuto al Collegio e alle altre parti, da cui effettivamente risulta che tale decisione era stata formalmente adottata. Ciò connota in termini estremamente negativi, quanto alla lealtà del comportamento processuale, l’atteggiamento della Federazione resistente, e ciò in palese contrasto con la esemplare correttezza dei difensori della F.I.G.C. presenti all’udienza, ai quali pure è apparso essere del tutto sconosciuto il contenuto di tale verbale riguardante argomento direttamente connesso alla materia del contendere, sulla quale proprio alcuni giorni prima dell’udienza si era ordinata alla F.I.G.C. l’esibizione di alcuni atti, ma non della decisione di blocco dei ripescaggi perché se ne ignorava l’esistenza. La F.I.G.C. ha dedotto sia l’inammissibilità dell’atto di intervento “ad adiuvandum” in quanto non previsto dal Codice, sia l’inammissibilità dei ricorsi, per mancanza di interesse attuale a contestare criteri per le retrocessioni e l’organico da parte di squadre che ben potrebbero classificarsi a fine Campionato in posizioni di assoluta sicurezza, sì da non essere per loro rilevante la disciplina delle retrocessioni e dell’organico complessivo. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame di tali eccezioni, essendo il ricorso infondato, nei sensi che di seguito si espongono. Considerato in diritto La complessiva argomentazione delle ricorrenti è che vi sia stato, da parte della F.I.G.C., un disegno organico, attuato con provvedimenti distinti ma collegati, volto a ridurre definitivamente da 60 a 54 squadre, l’organico del Campionato di Lega Pro. Il primo atto sintomatico di tale disegno sarebbe la decisione di bloccare i ripescaggi per la prossima stagione - cioè lo strumento con cui, in caso di carenza, l’organico è reintegrato - attraverso la delibera Consiglio F.I.G.C. 26 giugno 2015. Detto provvedimento, di cui era ignota l’esistenza ed il contenuto fino alla data dell’udienza, non è stato peraltro impugnato e dunque della legittimità di esso il Collegio non può argomentare. L’atto successivo sarebbe quello, il solo oggi impugnato, adottato con C.U. 131/A del 4 settembre 2015, con cui si sarebbe, per i ricorrenti, “cristallizzato” a 54, anche per le prossime stagioni, l’organico del Campionato. Il disegno federale sarebbe stato chiarito, anche pubblicamente, dal Presidente federale, con dichiarazioni orientate tutte alla riduzione degli organici e in qualche modo rispecchiate da alcune delle premesse dell’atto impugnato, in cui si configura la riduzione a 54 squadre come effetto irreversibile di situazioni verificatesi negli anni più recenti. È noto che questo Collegio, con propria ordinanza a Sezioni unite del 3/9/2015 n. 38/2015, ha già chiarito, pur in un contesto differente quanto alla materia del contendere, alcuni principi che è già bene ribadire e meglio precisare. 1) Per la stagione 2015/2016 la consistenza organica a 54 è derivata da circostanze eccezionali che non hanno consentito di individuare fino a 60 squadre aventi requisiti per l’iscrizione. 2) La consistenza a regime dell’organico è di 60 squadre, salvo che non siano adottate modifiche all’art. 49 N.O.I.F. nei tempi e con le modalità di entrata in vigore stabiliti dall’art. 50 delle stesse N.O.I.F. 3) Eventuali modifiche strutturali dell’organico mai potrebbero essere adottate con delibera presidenziale, bensì con le forme e le maggioranze che lo Statuto F.I.G.C. prevede per le delibere del Consiglio in materia. Ritiene, tuttavia, il Collegio, che i suddetti principi non siano né violati né scalfiti dall’atto impugnato, il solo di cui oggi si discute. Detto provvedimento, già nell’intestazione, si riferisce a “Campionato di Lega Pro – divisione unica 2015/2016” e dunque non può avere alcun effetto oltre la conclusione della corrente stagione sportiva. Nelle premesse del medesimo atto si richiamano gli eventi e le decisioni – compresa l’ordinanza n. 38/2015 di questo Collegio – che hanno determinato il vero e proprio dovere della F.I.G.C. di “consacrare” con un provvedimento la situazione di fatto, eccezionale, che si era determinata per mancanza di società iscrivibili in numero superiore a 54. Quanto al principio delle tre retrocessioni per girone, esso è stabilito – insieme alla regola dell’organico a 60 squadre – dall’art. 49 N.O.I.F., e dunque la F.I.G.C. non poteva derogarvi. La rilevanza di un “disegno coordinato” mediante blocco dei ripescaggi (non impugnato ad oggi) e fotografia dello stato di fatto a 54 per la corrente stagione sportiva (atto impugnato) non può superare il carattere di un mero sospetto coltivato dalle ricorrenti, ma ciò non si riverbera né sulla legittimità del (solo) atto impugnato, che non ha forza “ultrattiva” al di là della corrente stagione, né sulla legittimità del blocco dei ripescaggi su cui in questa sede il Collegio non ha titolo a pronunziare. Né il Collegio può oggi stabilire, per assecondare gli argomenti delle ricorrenti, se, una volta soppressi i ripescaggi, ogni diversa misura per “reintegrare” l’organico fino a 60 squadre sia definitivamente preclusa. Ciò in quanto, come in diversa vicenda il Collegio ha stabilito, misure di “integrazione” diverse dal “ripescaggio” si possono ipotizzare. Ma, soprattutto, poiché il Collegio non può seguire l’indirizzo di “censura alle possibili future azioni” su cui le ricorrenti si sono avventurate. Salvo, ovviamente, confermare che i principi ora ribaditi sulla legittima procedura per ridurre “a regime” gli organici, dovranno essere osservati dalla F.I.G.C. – ove la scelta di politica organizzativa fosse in futuro adottata - perché ciò è quanto stabilito dalle norme. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, giacché il provvedimento presidenziale C.U.131/A non ha alcun effetto modificativo dell’organico oltre la corrente stagione sportiva, come invece le ricorrenti hanno ritenuto, erroneamente interpretandone contenuto ed effetti. Le spese del giudizio sono interamente compensate. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello sport riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 novembre 2015. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 9 dicembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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