CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 65 del 09/12/2015 – Crociati Noceto s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/ASD San Secondo

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 65 del 09/12/2015 – Crociati Noceto s.r.l. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/ASD San Secondo IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo - Relatore Attilio Zimatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 40-2015, presentato, in data 7 agosto 2015, da S.S.D. Crociati Noceto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Angelo Buzzi, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani; nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Carlo Tavecchio, nonché nei confronti di A.S.D. San Secondo Parmense, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Roberto Murelli; e F.C. Castelnuovo A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore; e F.C. Mesola, in persona del legale rappresentante pro tempore; per l’impugnazione, ai sensi degli artt. 54 e segg. del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e dell’art 30, comma 3, dello Statuto F.I.G.C., della decisione assunta dal Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C.- L.N.D., pubblicata, con C.U. n. 05 del 29 luglio 2015, di non ammissione della S.S.D. Crociati Noceto al Campionato regionale di Promozione e al Campionato regionale Juniores. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, l’avvocato Stefano Vitale per il ricorrente, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, e gli avvocati Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per la costituita Lega Nazionale Dilettanti udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo. Ritenuto in fatto La società Crociati Noceto al termine della stagione sportiva 2014/2015 è retrocessa dal Campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna acquisendo, quindi, il diritto di partecipare, nella successiva stagione 2015/2016, ai Campionati di Promozione e juniores regionali, organizzati dal Comitato regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D.. Le disposizioni per l’iscrizione ai campionati dilettantistici - stagione sportiva 2015/16 - sono state pubblicate con il C.U. n. 50 del 25 giugno 2015 dal Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D., che prevedeva come termine per il deposito della domanda di iscrizione il giorno 22 luglio 2015. In data 13 luglio 2015, l’S.S.D. Crociati Noceto s.r.l. provvedeva all’invio, al Comitato Regionale, della domanda di iscrizione per la partecipazione, nella stagione sportiva 2015/16, al Campionato di Promozione ed a quello juniores regionali, corredata della documentazione carente, tuttavia, dell’autorizzazione del titolare/gestore dell’impianto “il Noce” di Noceto, indicato quale campo sportivo; a tal fine la società si riservava di depositare l’autorizzazione in un momento successivo. Il Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C., venuto meno il termine per la regolarizzazione delle domande di iscrizione, inviava a mezzo mail, alla società Crociati Noceto, comunicazione datata 23 luglio 2015, con la quale invitava la società a porre rimedio alla carenza di documentazione, fissando per l’adempimento la scadenza del 27 luglio 2015, alle ore 17.00. La società Crociati Noceto, non riuscendo ad accordarsi con i titolari/gestori del “Noce” di Noceto, dopo essersi rivolta invano al Comune di Medesano per il rilascio della dichiarazione di utilizzo del campo sportivo locale, si rivolgeva al Presidente dell’U.S.D. Torrile San Paolo. Il 29 luglio 2015, con il C.U. n. 5 oggi impugnato dalla società Crociati Noceto, veniva resa nota la non ammissione per la categoria Promozione e juniores regionali della stessa società, non essendo stata presentata, “entro il termine perentorio previsto, la dichiarazione di disponibilità di regolare impianto di gioco per la partecipazione al campionato Promozione e juniores”. In data 7 agosto la società S.S.D. Crociati Noceto presentava ricorso formulando le seguenti conclusioni: “annullare la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. con C.U. n. 5 del 29 Luglio 2015 con la quale è stata disposta la non ammissione ai campionati di Promozione e juniores dell’S.S.D. Crociati Noceto s.r.l. e, per l’effetto, ammettere la ricorrente ai campionati di competenza anche in sovrannumero”. In data 14 agosto 2015 si è costituita con memoria la Lega Nazionale Dilettanti, rassegnando altresì, le seguenti conclusioni: “La LND conclude per il rigetto del ricorso avversario, con la conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento”. Successivamente, in data 23 Agosto 2015 si costituiva con memoria l’Associazione San Secondo Calcio, rassegnando altresì, le seguenti conclusioni:” Nel merito: Rigettare il ricorso, per i motivi dedotti in narrazione, perché infondato in fatto e in diritto”. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 3 settembre 2015. Considerato in diritto La società Crociati Noceto ha impugnato la decisione assunta dal Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. del 29 luglio 2015 affermando di aver inviato entro il termine fissato dal medesimo Comitato (27 luglio 2015, ore 17.00) la dichiarazione di disponibilità dell’impianto di Rivarolo Torrile. La domanda non è meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, accertato che solo alle ore 17.10 (e dunque spirato il termine inderogabilmente fissato dal CERC-Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C.– L.N.D.) la dichiarazione di disponibilità dell’impianto di Rivarolo Torrile è giunta a conoscenza del medesimo organo. Risulta dunque per tabulas che il termine non è stato rispettato. Anche ove si volesse far riferimento al momento dell’invio del documento, e non a quello della ricezione da parte del CERC, la conclusione sarebbe la medesima. Infatti, il Crociati Noceto non è stato in grado di provare l’ora di trasmissione del fax risultando nel documento prodotto la impossibile data del 16 Febbraio 2000. Poiché è onere del Crociati Noceto offrire la prova del tempestivo invio e quest’onere non è stato assolto, anche per questo verso la domanda va disattesa. Né è meritevole di accoglimento la domanda subordinata proposta dal Crociati Noceto che invoca la sussistenza di un errore scusabile. Osserva al riguardo il Collegio che la condotta del Crociati Noceto non trova invece effettiva giustificazione: il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D., infatti, dopo aver fissato un primo termine, ha concesso un secondo termine per l’integrazione della documentazione mancante. Il Crociati Noceto non ha rispettato né il primo né il secondo. In questo contesto non può essere invocata la figura dell’errore scusabile con riguardo all’invio del documento di autorizzazione dell’impianto di gioco di Rivarolo Torrile. Infatti, anche ove si volesse considerare quale esatto adempimento il momento dell’invio del documento e non anche quello della ricezione del medesimo, la data indicata nel fax di trasmissione sarebbe del tutto inattendibile. E le irregolarità della trasmissione non possono che essere imputate alla medesima Crociati Noceto sulla quale gravava l’onere della corretta trasmissione del documento. Non è, pertanto, invocabile la figura dell’errore scusabile quando la condotta pretesamente erronea è invece essa stessa imputabile al soggetto che la invoca. Le spese sono compensate. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Rigetta il ricorso. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 9 dicembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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